L’unica delibera avente carattere normativo approvata nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 del Garante per la protezione dei dati personali reca «Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni» (delibera del 19 gennaio 2001, in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2001).
La competenza a disciplinare le modalità di trattamento dei dati personali nelle ipotesi in oggetto proviene espressamente dall’art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui, in attuazione della disciplina comunitaria (in particolare della direttiva n. 2002/58/CE), il Garante deve individuare le modalità di inserimento e uso dei dati relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Il Garante aveva già disciplinato le ipotesi in esame con due delibere del 2004 e del 2005, ma il nuovo provvedimento si è reso necessario in seguito al mutamento della disciplina legislativa che, a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 135/2009, convertito nella legge n. 166/2009, ha consentito il trattamento dei dati personali, salvo il diritto dell’opposizione da parte dell’interessato, mediante l’impiego del telefono.
Non emerge alcuna procedura di pubblica consultazione preventiva all’adozione del provvedimento. Il Garante, in effetti, non applica in maniera costante le forme di consultazione adottate dalle altre autorità indipendenti, benché il Consiglio di Stato abbia più volte ribadito la necessità di tali procedure come rimedio al c.d. difetto di legittimazione democratica e di legalità sostanziale riscontrabile nella potestà normativa delle autorithies (cfr. su tutti Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972).