Il 18 luglio 2011 è stato pubblicato sul Bollettino settimanale dell’Antitrust il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” (il testo completo dell’atto è consultabile all’indirizzo: http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5641-supplemento-al-bollettino-262011.html ).
Il nuovo regolamento, pur abrogando formalmente il precedente regolamento del 29 febbraio 2000 (reperibile sul sito dell’Autorità, al seguente link: http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5640-supplemento-al-bollettino-62000.html ), ripropone in larga parte i contenuti di quest’ultimo, intervenendo in maniera innovativa in merito a due profili.
Il primo aspetto innovativo che può essere analizzato attiene alla organizzazione interna degli uffici.
In particolare, si segnalano le norme contenute negli artt. 12 e 13, ove si prevede che la struttura organizzativa interna dell’Autorità è articolata in Direzioni Generali, Direzioni Centrali, Direzioni, Uffici e Servizi (art. 12, secondo comma) e che ogni specifica materia di intervento della Autorità viene affidata ad una delle due Direzioni Generali. Queste ultime vengono poi suddivise in Direzioni settoriali, il cui compito è di fondamentale importanza dato che, per i settori di rispettiva competenza, viene loro affidata la trattazione delle questioni relative alle pratiche commerciali sleali (a norma del d. lgs. 146/2007), alla pubblicità ingannevole e comparativa (ai sensi del d. lgs. n. 145/2007) e all’applicazione della disciplina in materia di subfornitura (la cui disciplina è oggi contenuta nella legge n. 192/1998). Alle Direzioni settoriali, inoltre, è affidato l’importante compito di relazionarsi sia con organismi che esercitano competenze analoghe, sia con le Istituzioni comunitarie. L’art. 13 interviene, invece, sulla disciplina previgente articolando un nuovo criterio di attribuzione delle cariche e delle funzioni dirigenziali delle varie unità organizzative. In base alla nuova organizzazione gerarchica degli Uffici, si individua un diverso grado di responsabilità dei soggetti chiamati a ricoprire le molteplici funzioni all’interno della Autorità.
Tali modificazioni hanno comportato anche delle innovazioni in merito alla individuazione del responsabile del procedimento. A tal proposito, si segnala che il nuovo art. 17 del Regolamento in rassegna prevede espressamente che “le Direzioni settoriali di concorrenza, di tutela del consumatore e di conflitto di interessi sono l’unità organizzativa responsabile dei procedimenti in materia di concorrenza, pubblicità ingannevole e comparativa illecita, pratiche commerciali scorrette e conflitto di interessi, secondo le rispettive competenze deliberate dall’Autorità” (nel Regolamento del 29 febbraio 2000 tale competenza era affidata – con riguardo ai soli procedimenti in materia di concorrenza e pubblicità ingannevole – alle Direzioni istruttorie).
Regole nuove sono state introdotte anche con riguardo alla composizione del Gabinetto della Autorità (art. 4 del Regolamento); si è prevista, altresì, la istituzione delle Segreterie dei Componenti dell’Autorità (art. 4 bis del Regolamento).
Sempre con riguardo ai profili organizzativi, si segnala che è stata espressamente prevista la possibilità di istituire un ufficio della Autorità nella città di Milano, al fine di garantire una migliore informazione in favore delle istituzioni locali, delle imprese e dei consumatori. All’ufficio di Milano – la cui apertura può avvenire previa deliberazione dell’Autorità, su proposta del Presidente, a seguito della valutazione delle esigenze funzionali dell’Istituzione – potranno, in futuro, essere affidati compiti importanti e delicati, proprio in ragione della maggiore vicinanza ad un contesto particolarmente rilevante dal punto di vista economico.
Infine, si segnala che è stata introdotta una nuova modalità di partecipazione dei Componenti alle riunioni della Autorità: a norma dell’art. 6, infatti, è consentita la partecipazione a distanza alle Riunioni dell’Autorità mediante teleconferenza. La norma appena richiamata, tuttavia, circoscrive questa possibilità confermando, da un lato, la regola contenuta nel vecchio Regolamento secondo cui i Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente e, dall’altro lato, assicurando che vi sia la possibilità per ciascuno dei Componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso, garantendo, altresì, la contestualità dell’esame e della deliberazione.
Il secondo profilo di particolare interesse è rappresentato dalle innovazioni in materia di svolgimento dei procedimenti.
La disciplina è contenuta nell’art. 16 del Regolamento ed è aggiornata alle nuove competenze regolamentari affidate alla Autorità nel corso degli ultimi anni.
In particolare, vengono richiamati gli atti della Autorità in materia di pubblicità ingannevole (in verità già richiamati nella originaria formulazione dell’art. 16, ove vi è un espresso riferimento al d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74) e comparativa illecita, pratiche commerciali scorrette e conflitto di interessi. Quindi, con riguardo a questi specifici settori di intervento continuano a trovare applicazione i regolamenti che la Autorità ha adottato a partire dal 2004.
Anche le tradizionali competenze della Autorità – id est: quelle in materia di intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni, nonché le indagini conoscitive di cui alla legge n. 287/1990 – continuano ad essere disciplinate dai precedenti regolamenti della Autorità, a norma dell’art. 16, primo comma, del nuovo Regolamento.
In conclusione, pare opportuno ricordare che la autonomia organizzativa attribuita in favore della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trova il suo titolo costitutivo nell’art. 10, sesto comma, della l. 287 del 1990. Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato in un’importante pronuncia, tale autonomia deve essere esercitata nell’ambito della disciplina legislativa. Quindi, il potere di dotarsi di un regolamento organizzativo è espressione per l’Antitrust (soggetto da ricomprendere, secondo questo orientamento, nel più ampio novero delle Amministrazioni Pubbliche) di una autonomia organizzativa che non può mai tradursi in una deroga alle previsioni legislative, senza che ciò sia espressamente previsto da una norma di rango primario (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 211 del 25 gennaio 2008).