Dal sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, la deliberazione del 4 novembre 2010 recante, in allegato, le «Istruzioni per la trattazione dei reclami» (dal sito non è dato peraltro ricavare gli estremi della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale).
Secondo quanto precisato nell’art. 1 delle istruzioni in questione, con esse viene appunto disciplinata «la gestione dei reclami» da parte dei «soggetti vigilati», quali fondi pensione negoziali, ovvero banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio che abbiano istituito fondi di pensione aperti, etc. (comma 1): intendendosi per reclamo «una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate» a tali soggetti «presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare» (comma 2).
Secondo quanto è dato evincere dalle stesse premesse della delibera, d’altro canto, il fondamento legislativo della potestà normativa esercitata dalla COVIP nel caso di specie è rinvenibile nell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, sia laddove, in generale, si dispone che la Commissione «esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari», sia laddove, in particolare, alla lettera g), si dispone che essa «vigila sull’attuazione del principio di trasparenza nei rapporti con gli aderenti», e, alla lettera i), si dispone che essa «esercita il controllo sulla gestione tecnica , finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme pensionistiche complementari».
In sede di definizione del contenuto dell’atto, è stata adottata una procedura di pubblica consultazione in ossequio al disposto dell’art. 23, comma 2, della legge n. 262/2005: procedura avviata con la pubblicazione nel sito della Commissione, in data 24 giugno 2010, di un documento contenente sia una «relazione per la consultazione», nella quale venivano illustrati sinteticamente le finalità ispiratrici dell’atto, nonché i suoi principali contenuti, sia un’illustrazione più dettagliata del contenuto delle varie disposizioni dell’atto medesimo, preceduta da una sintetica premessa di carattere informativo sulle finalità ed i contenuti di quest’ultimo.
Nel sito della Commissione si trovano inoltre distintamente pubblicate le varie «osservazioni» degli interessati sul documento testé richiamato successivamente pervenute alla Commissione medesima.
In tale sito, invece, non è dato reperire alcun documento nel quale vengano riportate sia dette «osservazioni» nel loro insieme, sia le valutazioni operate e le determinazioni assunte dalla Commissione in relazione a ciascuna di esse. Nelle premesse della delibera in questione, piuttosto, ci si limita a dare genericamente atto della circostanza che si è «tenuto conto delle indicazioni scaturite a seguito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 24 giugno 2010».
Sempre in detto sito, d’altro canto, si rinviene una «relazione» che sembrerebbe richiamare la relazione illustrativa di accompagnamento dell’atto prevista sempre dal citato art 23, comma 2, e che peraltro appare in gran parte riproduttiva del testo della «relazione per la consultazione» a suo tempo inserita nel documento del 24 giugno 2010.
Il testo dell’atto normativo in questione, quello della relazione illustrativa di accompagnamento e quello dei documenti inerenti alla pubblica consultazione effettuata, possono essere reperiti nel sito della COVIP.