Dal sito internet dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo si ricava che, nel periodo novembre 2010 - gennaio 2011, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le «linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (da detto sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale l’atto è stato pubblicato).
Il regolamento in questione trova il proprio fondamento legislativo espresso e puntuale in una serie di disposizioni del Codice delle assicurazioni private espressamente richiamate nel titolo stesso dell’atto.
Anche in questo caso dunque, dal punto di vista formale, l’ISVAP si è strettamente attenuto alla prassi seguita successivamente all’emanazione del Codice delle assicurazioni private, consistente appunto nel conferire ai «regolamenti» previsti dal Codice una numerazione progressiva non correlata con l’anno di adozione.
Così come, d’altronde, risulta confermata la prassi - ineccepibile in punto di legittimità - finora seguita dall’Istituto in ordine all’applicazione della disciplina formale-procedurale dei provvedimenti della medesima «aventi natura regolamentare» dettata dall’art. 23 della L. n. 262/2005. Laddove si dispone, appunto, che tali atti «devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono»; che essi «sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori»; che, nella definizione del loro contenuto, si deve tener conto in ogni caso del principio di proporzionalità; e che, a tal fine, vengono consultati «gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori».
Anche il regolamento in questione, in effetti, è stato sottoposto alla consultazione degli interessati. Tale consultazione è stata avviata con la pubblicazione sul sito dell’ISVAP, in data 8 luglio 2010, di un apposito «documento di consultazione», nel quale veniva riportato lo schema dell’atto preceduto da una «relazione di presentazione per la pubblica consultazione» recante una sintetica illustrazione sia del contenuto dell’atto complessivamente considerato, sia del contenuto di ciascuna disposizione dell’atto medesimo. Essa si è poi conclusa con la pubblicazione nello stesso sito, in data 31 gennaio 2011, di un documento concernente gli «esiti della pubblica consultazione», nel quale venivano riportate sia le osservazioni e le proposte formulate dagli interessati con riferimento al «documento di consultazione», sia le valutazioni effettuate e le determinazioni assunte al riguardo dall’Istituto.
Anche questo regolamento, inoltre, risulta effettivamente accompagnato da una «relazione», pur essa pubblicata nel sito dell’Istituto in data 31 gennaio 2011, costruita sul medesimo schema illustrativo della «relazione di presentazione per la pubblica consultazione» sopra richiamata, ed in buona parte riproduttiva degli stessi contenuti di quest’ultima.
Da segnalare, infine, che il regolamento in questione risulta corredato da quattro allegati.
Il testo del regolamento in questione e dei relativi allegati, quello della relazione illustrativa di accompagnamento e quello degli «esiti della consultazione», possono reperirsi nel sito dell’ISVAP.