Nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 la Corte di cassazione penale ha emesso una sentenza molto interessante dal punto di vista della teoria delle fonti, relativa all’attività della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Corte era stata chiamata a giudicare della richiesta di annullamento di una sentenza di condanna emessa all’esito di un processo in cui un’udienza si era tenuta in assenza del difensore dell’imputato, assenza dovuta all’adesione ad uno sciopero di cui l’avvocato aveva debitamente reso edotto il giudice, chiedendo rinvio di udienza. Secondo il ricorrente, il rigetto dell’istanza di rinvio è illegittimo (e dunque il procedimento giurisdizionale viziato) in quanto il codice di autoregolamentazione professionale relativo alle astensioni collettive delle udienze prevede che lo sciopero sia configurato come legittimo impedimento e il giudice sia vincolato, conseguentemente, ad accogliere l’istanza di rinvio.
il codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle udienze», previsto dalla legge n. 146/1990 sullo sciopero, «non [sia] vincolante per il giudice, anche laddove sia stato valutato come idoneo» dalla Commissione di garanzia per lo sciopero. Dal tenore della sentenza, sembrerebbe che il giudizio di estraneità al sistema delle fonti fosse limitato ai soli codici di autoregolamentazione previsti dalla legge sullo sciopero, e non in generale per ogni strumento di autoregolamentazione, come ad esempio i codici di buona condotta per il trattamento dei dati personali. La Corte appoggia il suo giudizio sulla «costante giurisprudenza» della Corte suprema sia precedente che successiva alla valutazione di idoneità emessa dalla Commissione sul codice di autoregolamentazione in oggetto, senza soffermarsi su una ricostruzione teorica di questa particolare tipologia di atti di regolazione, ma soltanto citando tale giurisprudenza. La sentenza n. 41648 della seconda sezione, resa il 5 novembre 2010, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che «
Anche se il riferimento è solo a questa categoria di atti di regolazione autonoma, si tratta comunque di una sentenza degna di rilievo in quanto volta a comporre quella giurisprudenza spesso oscillante sulla corretta collocazione degli atti di autoregolamentazione nel sistema delle fonti.