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NOVITÀ - CONSOB: modifiche al Regolamento intermediari in materia di albo e di attività dei promotori finanziari (1/2011)

Dal sito internet della Commissione nazionale per le società e la borsa si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, e precisamente la delibera n. 17581 del 3 dicembre 2010 recante «Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 1690 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni». Dal medesimo sito si apprende altresì che tale delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010.

Con l’atto in questione sono state apportate una serie di modifiche puntuali al c.d. Regolamento intermediari (RI) in materia di albo e di attività dei promotori finanziari, e ciò in dichiarato ossequio al disposto dell’art. 23, comma 3, della legge n. 262/2005, laddove si prescrive che le autorità ivi contemplate, fra cui la CONSOB, «sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori».

In sede di predisposizione del contenuto dell’atto, è stata adottata una procedura di pubblica consultazione in conformità con il disposto del comma 2 del citato art. 23, laddove si prescrive che le medesime autorità, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità nella definizione del contenuto dei loro atti di regolazione, «consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori».

Tale procedura, appunto, è stata avviata con la pubblicazione nel sito della Commissione, in data 11 ottobre 2010, di un «documento di consultazione» nel quale, dopo essersi espressamente sottolineate le esigenze di aggiornamento periodico della normativa regolamentare in materia ai sensi del citato art. 23, comma 3, ed essersi altresì invitato  «il mercato a presentare delle ipotesi di revisione o di integrazione normativa» anche al di là di quelle avanzate dalla Commissione, si formulavano le varie proposte di modifica della Commissione medesima, corredando ciascuna di esse di un apposito commento illustrativo.  La procedura si è poi conclusa con la pubblicazione nel sito, in data 6 dicembre 2010, degli «esiti della consultazione», ovverosia di un documento nel quale venivano riportate sia le principali osservazioni pervenute sulle proposte della Commissione, sia le ipotesi di revisione o di integrazione normativa formulate di loro iniziativa dai partecipanti alla consultazione, sia infine le valutazioni operate dalla Commissione sulle une e sulle altre, e le modifiche eventualmente apportate al testo originariamente proposto dalla Commissione medesima.

Merita peraltro osservare che, nel sito della Commissione, non risulta invece pubblicata alcuna relazione illustrativa di accompagnamento dell’atto, quale quella prevista sempre al  comma del citato art. 23: ovverosia di una relazione volta ad illustrarne «le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori».

Si tratta, evidentemente, di una relazione avente ad oggetto l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Ebbene, al riguardo giova ricordare quanto disposto al comma 4 del più volte citato art. 23: e cioè che le autorità in questione «disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo».

Sembra dunque lecito ipotizzare che la Commissione, dopo una prima fase immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge n. 262/2005, nella quale essa ha effettivamente seguito la prassi dell’accompagnamento dei propri atti di regolazione con una relazione illustrativa, abbia poi ritenuto opportuno sospendere tale prassi in assenza di una propria disciplina regolamentare dell’AIR adottata ai sensi dell’art. 23, comma 4, testé richiamato, e fino al momento dell’effettiva adozione di una disciplina siffatta. Disciplina regolamentare che, del resto, dovrebbe ormai essere prossima a vedere la luce, essendo la relativa procedura di pubblica consultazione stata avviata fin dal gennaio del 2010.

Né d’altra parte sembra contestabile che le indicazioni tipicamente contenute in una relazione sull’AIR possano essere comunque agevolmente ricavate anche dalla stessa lettura del «documento di consultazione» e degli «esiti della consultazione» pubblicati nel sito della Commissione.

Il testo dell’atto normativo in questione e quello dei documenti inerenti alla pubblica consultazione effettuata possono agevolmente reperirsi nella relativa «tabella riassuntiva» pubblicata nel sito della CONSOB, utilizzando il seguente link:

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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