Sent. TAR. Umbria, sez. I, 22.10.2010, n. 492
Il sindaco di Trevi con ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. aveva imposto ad una azienda una serie di misure volte a contenere le emissioni sonore provenienti dallo stabilimento di riciclaggio e produzione di materie plastiche.
Il giudice amministrativo ricorda che con riferimento alle esigenze di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:
a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267);
b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto, per quanto qui interessa, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1999, secondo il quale il sindaco, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».
Per le caratteristiche dei presupposti di fatto (situazione della zona, limitato numero dei residenti interessati) e delle misure imposte (essenzialmente incentrate sulla riduzione della movimentazione, da effettuare nelle ore diurne ed utilizzando mezzi a propulsione elettrica, nonché sul divieto di scarico degli autocarri nelle ore notturne), il provvedimento impugnato sembra riconducibile, ad avviso del TAR alla fattispecie dell’art. 9 della l. n. 447/1995, anziché a quelle dell’art. 54, commi 2 e 3, d.lg. n. 267/2000. Premesso, infatti, che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenta ontologicamente una minaccia per la salute pubblica (cfr. art. 2, comma 1 lett. a), l. 447/1995), l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo.
L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
Articolo 2: Al fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, del beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
……..
Articolo 9: Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
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