Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 10.11.2010, n. 22799
Ai sensi dell’art. 63, d.lg. n. 165/2001 “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni….., incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”. Pertanto come già precisato nella sentenza delle Sez. Un. 3677/2009 (richiamata nella sentenza 22799/2010) “le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disapplicazione, in tutti casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente”.
Si ha, invece, giurisdizione del giudice amministrativo nelle ipotesi in cui l’atto presupposto non incide in modo diretto sui singoli rapporti di lavoro, ma spiega su di essi solo una incidenza riflessa. Sono i casi in cui l’atto amministrativo non incide direttamente sulla posizione del dipendente, e il pregiudizio, che eventualmente può essere risentito, può essere eliminato dall’annullamento vero e proprio dell’atto illegittimo.
Conseguentemente il ricorso contro la revoca di incarichi dirigenziali dovuta alla modifica dello statuto comunale e del regolamento degli uffici e dei servizi (che sono indiscutibilmente atti organizzativi di carattere pubblicistico), spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non potendo operare nella fattispecie la tecnica della disapplicazione dell’atto illegittimo presupposto.