Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. IV, 3.11.2001, n. 7183
Il Tar Lombardia ribadisce che l'attribuzione del potere di rilasciare la concessione edilizia ai dirigenti non può ritenersi subordinata al previo adeguamento dello statuto e dei regolamenti del comune alle sopravvenute modifiche legislative. A seguito della riforma introdotta con l. n. 127/1997 è illegittima una concessione edilizia rilasciata dal sindaco piuttosto che dal dirigente, anche nel caso in cui essa sia stata controfirmata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune.
A contrastare le riportate conclusioni non può certo valere il principio del contrarius actus, in base al quale la competenza all’adozione dell’atto di variante deriverebbe da quella dell’organo che abbia adottato l’atto da variare. Infatti le fonti normative attributive delle competenze vanno individuate al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il noto principio del tempus regit actum, senza che possano assumere rilievo effetti di trascinamento indotti dall’adozione di precedenti provvedimenti assunti in un diverso quadro normativo attributivo delle competenze (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4176).