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Caratteri distintivi dei regolamenti dagli atti amministrativi generali e conseguente differenza di disciplina quanto alla loro impugnazione (2/2011)

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 14.3.2011, n. 200

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest'ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

Alla stregua di siffatta distinzione non è dato comprendere come gli atti a contenuto generale possano partecipare della natura giuridica dei regolamenti e, come tali, essere soggetti ad analoga disciplina quanto alla loro impugnazione, vale a dire essere impugnati nel termine ordinario di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione.

In via normale, gli atti generali (si pensi ai bandi di gara e di concorso) vanno impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi a identificare, in concreto, il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1).

Nella specie, l'atto impugnato (provvedimento di diniego di un’autorizzazione), facendo applicazione delle disposizioni a carattere generale contenute in una delibera della Giunta municipale, non ha operato nel senso di rinnovare una lesione già effettivamente prodottasi, ma ha chiuso il procedimento, rendendo concreta e attuale una lesione che prima si era manifestata solo astrattamente e potenzialmente. Non può pertanto essere eccepita al ricorrente la mancata tempestiva impugnazione della delibera giuntale.


Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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