Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 20.1.2011, n. 1226; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav. 21.3.2011, n. 6366
I regolamenti comunali non sono atti normativi di rango paraprimario o subprimario, diversamente dallo statuto dell’ente, che appartiene in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice.
Il regolamento è norma secondaria la cui conoscenza non rientra tra i doveri del giudice, analogamente agli atti meramente amministrativi, ed in particolare ai decreti ministeriali. Il regolamento comunale deve pertanto essere allegato e prodotto in giudizio non rientrando la sua conoscenza tra i doveri del giudice.
Pertanto il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di allegazione e produzione delle fonti non consente l’esame delle questioni sottoposte all’esame della Corte.