Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2011, n. 5654
La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista e Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 di questa Rivista) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi che …si svolgano dinanzi alle commissioni tributarie, con esclusione del ricorso per cassazione”.