Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 4.1.2011
Qualora lo statuto o anche il regolamento (nel caso che lo statuto contenga un espresso rinvio alla normativa regolamentare) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.