La sezione tributaria riafferma (già Cass. 1341/2010) ) che "il potere del dirigente di rappresentare il comune in giudizio, nel settore di sua competenza (nella specie, tributi) era già riconosciuto, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, allorché lo statuto comunale (od anche il regolamento, se ad esso lo statuto faccia rinvio in materia) affida al dirigente medesimo detto potere.
In tal caso, il dirigente può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione…. La questione relativa al potere di rappresentanza dell'ente davanti alle commissioni tributarie è ora positivamente risolta, in generale, dal d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3bis, comma 1 convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, che, sostituendo il comma 3 del d.lg. n. 546 del 1992, art. 11 abilita l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, a stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre il comma 2 dello stesso art. 3bis estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti dell'ente locale (Cass. n. 14637/2007)”.
Cfr. anche Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28.2.2011, n. 4783