Deposito del 03/12/2010 - Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Motivi della segnalazione
Nella decisione in rassegna viene affrontata la questione relativa alla violazione del giudicato costituzionale da parte dell’Art. 18, c. 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2009, n. 11 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 - legge finanziaria 2010» in quanto farebbe rivivere una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nelle decisioni n. 62 del 2008 (relativamente all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e n. 315 del 2009 (relativamente all’art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008).
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte rileva che la violazione del giudicato costituzionale è ravvisabile allorquando una norma «ripristini o conservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale», nonché quando una legge persegua e raggiunga «lo stesso risultato» (Cfr. C. cost., sent. n. 88 1966).
Nel caso prospettato, la norma impugnata costituiva la mera riproduzione della disposizione di cui alla legge provinciale n. 4 del 2006, come integrata dall’art. 16, c. 6, della legge provinciale n. 4 del 2008, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 315 del 2009, in quanto, «attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l’iscrizione all’Albo, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l’atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE» (C. cost., sent. n. 315/2009).
Dal raffronto testuale delle norme impugnate viene evidenziata la sostanziale identità delle disposizioni, a fronte di limitate differenze lessicali. Ne consegue che l’affermazione da ultimo impugnata, secondo cui la Giunta «può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo o che può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione, esprime una portata precettiva identica rispetto a quanto già la Corte ha ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione».
Riferimenti principali: sentenze nn. 315/2009, 262/2009, 78/1992, 922/1988, 223/1983, 73/1963, 88/1966.