Sentenza n. 361/2010 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale + Conflitto di attribuzione tra enti
Deposito del 17/12/2010 - Pubblicazione in G.U. 22/12/2010
La decisione deve essere segnalata in primo luogo per l’affermazione di ordine generale secondo cui nel nostro ordinamento costituzionale l’individuazione delle fonti primarie e degli organi titolari delle funzioni legislative “può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale”: ciò, “in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo”. La corte precisa inoltre che “ in particolare la disciplina delle deroghe alla normale attribuzione del potere legislativo alle sole assemblee rappresentative è oggetto di normative speciali ed espresse di rango costituzionale” “è pacifico che a livello regionale è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo” (considerato n. 5).
Di conseguenza, nella decisione si dichiara il ricorso per conflitto di attribuzione avente ad oggetto gli atti di promulgazione e pubblicazione dell’atto denominato “legge” della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5, adottato dal Presidente della Giunta regionale della stessa Regione nella sua veste di Commissario ad actanominato dal Governo in sostituzione del Consiglio regionale che non aveva dato seguito ad un’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata (intesa la quale, per il “rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia”, prevedeva l’adozione di una legge regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi in essa individuati: c.d. “piano casa”), “inammissibile per assoluta carenza di idoneità lesiva, rispetto alle attribuzioni costituzionali dello Stato, degli atti di promulgazione e di pubblicazione impugnati, posto che essi hanno ad oggetto una mera parvenza di legge, priva dei necessari requisiti previsti dalla Costituzione per poter essere ritenuta atto legislativo, e pertanto insuscettibile fin dalla sua origine di determinare effetti di alcun genere (sentenza n. 152 del 1982)”.
In secondo luogo, merita di essere rilevato l’accenno (contenuto anch’esso nel considerato n. 5) all’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo ex art. 120 Cost. in relazione all’attività legislativa regionale. In proposito la Corte chiarisce che “la disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo”. Per cui, coerentemente con le premesse di carattere generale sopra indicate, “anche volendosi interpretare” tale disposizione costituzionale “come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge in sostituzione di leggi regionali [..] resta evidente il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri o – tanto più – di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione”. Contrasta con tale divieto la “legge” calabrese sopra citata (che, come si è visto, legge non è), poiché, secondo le parole della Corte, “l’atto in questione è stato approvato non già dal Consiglio regionale, cui l’art. 121 Cost. demanda l’esercizio delle potestà legislative attribuite alla Regione, ma da altro organo del tutto privo di tale investitura”.