Sent. n. 153/2011 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 21 aprile 2011 – Pubblicazione in G. U. del 27 aprile 2011
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 153/2011 la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010 n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1 del medesimo decreto-legge.
I profili d’interesse della decisione sono legati al fatto che la Corte, nell’affrontare le censure avanzate dalla Regione Toscana relativamente all’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, conferma la propria giurisprudenza in merito al discrimen tra i casi in cui è richiesta la previsione di un’intesa con la Conferenza Unificata ed i casi in cui è sufficiente il parere.
La Regione ricorrente, nel ricorso depositato il 1 luglio 2010, aveva evidenziato come, contenendo le disposizioni censurate norme riconducibili alla “promozione e organizzazione di attività culturali” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., la disciplina in esame fosse caratterizzata da un modello di gestione accentuatamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti di autonomie locali. In particolare, l’art. 1 del decreto-legge n. 64/2010 – prevedendo l’emanazione di uno o più regolamenti ministeriali per la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 e alla legge n. 310 del 2003 – stabilisce che i suddetti regolamenti siano adottati solo previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata.
In ultima analisi, la ricorrente stigmatizza che il legislatore statale non abbia previsto criteri direttivi volti a garantire il carattere “forte” dell’intesa.
La Corte costituzionale – dopo aver individuato l’ambito materiale sul quale è intervenuto l’art. 1 del d.l. n.64/2010 ed averlo ricondotto alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, contemplata nella lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost. – ritiene assorbiti gli ulteriori motivi di censura proposti dalla ricorrente.
La Corte ribadisce, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, che laddove si verta in settori di esclusiva competenza statale è sufficiente il parere, peraltro ritenuto adeguato persino in ipotesi d’incidenza dell’intervento legislativo dello Stato su plurime competenze correlate. E ciò senza tralasciare di osservare che il legislatore statale ha avuto cura di inserire – sub comma 1 bis dell’impugnato art. 1, aggiunto dalla legge di conversione n. 100 del 2010 – l’ulteriore criterio direttivo di cui alla lett. a) “prevedere l’attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative”, che viene pienamente incontro alle istanze partecipative di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di riforma del settore lirico-sinfonico, attribuendo anche alle Regioni il potere di interloquire.
Riferimenti principali: sentenze nn. 142/2008, 133/2008, 51/2005, 285/2005, 383/2005, 6/2004 303/2003