Tale potestà tuttavia, secondo il Governo, deve rispettare (tra gli altri) i limiti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e quelli stabiliti da interventi legislativi statali diretti «a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome».
La scelta del Governo è giustificata, in particolare, dal fatto che il d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) conterrebbe alcune norme riconducibili alla materia di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile» idonee a vincolare anche la potestà legislativa regionale primaria, e segnatamente quelle relative all’affidamento ed alle procedure di gara, ai criteri di aggiudicazione ed alla valutazione della offerte anomale, ed infine ai lavori in economia, con le quali le disposizioni che il Governo ha deciso di impugnare si porrebbero in contrasto.