Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 trasferisce alla Regione le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall’Amministrazione penitenziaria e demanda ad apposite leggi regionali la definizione delle modalità di esercizio delle stesse, nonché le modalità di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in atto.
Tale trasferimento di competenze interessa le aree afferenti a: la medicina generale; le prestazioni specialistiche e d’urgenza; le patologie infettive e terminali; le dipendenze patologiche; la salute mentale. A tal fine, si specifica, al comma 3 dell’articolo 2, che l’uniformità degli interventi e delle prestazioni è garantita dalla partecipazione della regione al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.
Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all’interno dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie e nell’ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
Parallelamente, secondo la previsione dell’articolo 5, anche le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni dovranno essere attribuite alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della giustizia e il Ministero della salute, d’intesa con la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
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