Sentenza n. 20/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 9 febbraio 2012. Pubblicazione in G.U. 15/02/2012
Norme impugnate: Artt. 1, 2, 3, c. 2° e 3°, e 5, c. 1°, della legge della Regione Abruzzo 10/08/2010, n. 39
Motivi della segnalazione
Nella sentenza in oggetto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39, contenenti l'uno le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), l'altro le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2).
L'elemento per cui si segnala tale sentenza è la presenza di richiami argomentativi in materia di qualificazione e limiti all'utilizzo della legge - provvedimento.
Secondo la Corte, che con l'occasione sottolinea come si sia diffuso a livello regionale il fenomeno di attrarre alla forma della legge il provvedimento richiesto dalla normativa dello Stato, la legge in esame rientra nelle tipiche leggi-provvedimento, in quanto le disposizioni che essa contiene sono prive di astrattezza e generalità e sono destinate ad esaurire i propri effetti contingenti con lo spirare della stagione di caccia. In particolare, esse, piuttosto che comporre interessi in conflitto secondo apprezzamenti propri della discrezionalità legislativa, tendono a tradurre in regole dell'agire concreto, e per il caso di specie, un complesso di valutazioni, basate su elementi di carattere squisitamente tecnico-scientifico.
Con l'occasione si sottolinea ancora una volta (si veda la sentenza n. 143 del 1989), come il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge sia più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari «a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti»; viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale faccia emergere un sospetto di illegittimità.
Conseguentemente, precisando che le leggi-provvedimento debbano soggiacere «ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio» (si veda anche la sentenza n. 202 del 1997), la Corte evidenzia come il passaggio dall'atto amministrativo alla legge implichi un mutamento del regime di tutela giurisdizionale, tutela che dal giudice comune passa alla giustizia costituzionale. Pur non essendo la Corte sprovvista dei mezzi per sospendere l'esecuzione di una legge ritualmente impugnata in via principale, essa riconosce che il giudice comune possa disporre di maggiori poteri cautelari.