Sent. n. 22/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito: 16/02/2012. Pubblicazione in G.U. 12/02/2012
Norme impugnate: Art. 2, c. 2° quater, del decreto legge 29/12/2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 26/02/2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5° quater e 5° quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24/02/1992, n. 225.
Motivi della segnalazione
Nella sent. n. 22/2012 la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
I motivi della segnalazione concernono la qualificazione dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza della disciplina contenuta nel decreto-legge ed il rapporto tra questo ultimo e la legge di conversione.
Le disposizioni oggetto di ricorso sono state introdotte nel corpo del d.l. n. 225 del 2010 per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione. In particolare si rileva come le disposizioni suddette introducano una normativa "a regime", del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge il cui oggetto, esplicitato nel titolo, appare del tutto estraneo.
La Corte sottolinea come tra gli indici alla stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere», sia stato individuato anche quello della «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (si vedano anche le sentt. n. 171/2007 e 128/2008). La giurisprudenza richiamata, infatti, collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.
Con l'occasione la Corte costituzionale affronta anche il delicato tema dei decreti c.d. Milleproroghe, emanati annualmente dal Governo e, con la stessa cadenza, convertiti dal Parlamento, affermando che sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono comunque obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o incidere su situazioni esistenti – anche attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale.
Con riferimento al rapporto tra decreto-legge e legge di conversione e alla possibilità di inserire in questa ultima emendamenti estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario, si sottolinea che ciò non solo si pone in contrasto con esigenze di buona tecnica normativa, ma anche con l'art. 77 Cost., il quale istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Pertanto le Camere ben possono apportare modifiche al testo del decreto-legge ma senza alterare l'omogeneità di fondo della normativa urgente. Se ciò avviene, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., deriva non dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge.