Sentenza n. 178/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito: 11 luglio 2012. Pubblicazione in G.U. 18 luglio 2012.
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 178/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 37, c. 1, secondo periodo, e 29, c. 1, lettera k), alinea e, del d.lgs. n. 118/2011 nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Ne esce corroborata – in coerenza con alcune recenti pronunce del giudice delle leggi – la constatazione che alla specialità finanziaria continua a corrispondere una specialità procedurale, non intaccata dalla legge n. 42/2009.
Le disposizioni colpite dalla declaratoria d'illegittimità sono contenute in uno dei decreti attuativi della delega sul federalismo fiscale della legge n. 42/2009: più specificamente, il d.lgs. n. 118/2011 contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. L'art. 37, c. 1, secondo periodo dispone che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome il d.lgs. n. 118/2011 e altri decreti legislativi attuativi del medesimo troveranno "immediata e diretta applicazione" qualora non siano concluse, nel termine di sei mesi dalla loro entrata in vigore, le procedure per l'adozione delle opportune norme di attuazione statutaria. L'art. 29, c. 1, lettera k), alinea e, del medesimo d.lgs. n. 118/2011, invece, è stato contestato nella parte in cui prevedeva che le regole contabili indicate alle lettere precedenti si applicassero, nel settore sanitario, anche a Regioni a statuto speciale e Province autonome.
Le Regioni e le Province autonome ricorrenti hanno contestato la legittimità di tali disposizioni, rilevando, in primo luogo, una violazione dell'art. 76 Cost. sotto forma di eccesso di delega. L'art. 1, c. 2, della legge n. 42/2009 stabilisce che le uniche disposizioni di tale legge applicabili alle autonomie speciali sono gli artt. 15, 22 e 27. L'art. 27, a sua volta, stabilisce che tali enti "nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario" secondo le procedure pattizie previste per l'adozione delle norme attuative degli Statuti. Nelle sentenze nn. 201/2010 e 64/2012, d'altra parte, la Corte costituzionale ha sottolineato con enfasi quanto lo stesso legislatore delegante del 2009 aveva già precisato: che, cioè, tale applicazione di disposizioni della legge-delega sul federalismo fiscale nei confronti delle Regioni speciali e delle Province autonome può avvenire soltanto "in conformità" coi relativi statuti di autonomia.
L'applicazione (peraltro parziale) di principi e regole della legge n. 42/2009 alle Regioni speciali e alle Province autonome non dà dunque luogo ad alcuna deroga procedurale: "tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione ... si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria".
Ne conseguono, perciò, due declaratorie d'illegittimità costituzionale per eccesso di delega.
La sentenza n. 178/2012 può essere letta insieme con le precedenti pronunce nn. 64 e 71 del 2012. In queste ultime la Corte aveva dichiarato l'infondatezza di questioni di analogo tenore promosse dalla Regione siciliana contro alcune disposizioni dei d.lgs. nn. 23 (federalismo municipale) e 88 (risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali) del 2011. Queste pronunce d'infondatezza avevano potuto fare leva sulla presenza di una clausola di salvaguardia (analoga a quella dell'art. 27 della legge n. 42/2009) o sull'inapplicabilità ratione materiae della disciplina impugnata alla Regione speciale ricorrente.