Sentenza n. 193/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito: 19/07/2012; Pubblicazione in G.U.: 25/07/2012.
Motivi della segnalazione
La Corte viene investita della q.l.c. dell'articolo 20, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5 e 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 1, commi 8 e 9, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito ai ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Sardegna.
Dopo aver dichiarato non fondati alcuni motivi di doglianza promossi, la Corte si sofferma sulla q.l.c. concernente l'art. 20, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011 e l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011 rilevando come recentemente si fosse già espressa sulla non incompatibilità con la Costituzione delle misure disposte con l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, sul presupposto che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).
Le norme oggetto del giudizio de quo prevedono un'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa, facendo venir meno una la condizione della temporaneità delle restrizioni, il cui carattere transitorio delle suddette non è desumibile nemmeno dall'inciso iniziale del comma 4 dell'art. 20 («Fino all'entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno»), in quanto non contiene alcun riferimento temporale preciso con la conseguenza del protrarsi sine die delle misure.
La Corte, non potendo stabilire a propria discrezione l'arco temporale di operatività delle norme in questione, con il rischio altrimenti di sostituirsi al legislatore, individua il termine finale nell'anno 2014, richiamato nel comma 4, al fine di estendere «agli anni 2014 e successivi» le misure previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, assicurando così la natura transitoria delle misure previste e, allo stesso tempo, senza stravolgere gli equilibri della finanza pubblica.
In via consequenziale, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale delle restanti parti del comma 5 dell'art. 20 (lettere a, c e d), che dispongono ulteriori misure restrittive – in riferimento alle Regioni ordinarie (lettera a), alle Province (lettera c) ed ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (lettera d) – senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse.
Pertanto, come alcuni commentatori hanno rilevato, «la sentenza ... boccia la scelta dei tagli a valere a tempo indeterminato, quasi a mo' di riduzione a regime della spesa. Una competenza, questa, peraltro riservata alle riforme in senso proprio, attraverso le quali conseguire il contenimento delle economie, ma anche la migliore erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (così come riaffermato nelle sentenze nn. 285 e 383 del 2005) e il più corretto esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali» (Cfr. E. Jorio, La Consulta "raccomanda" l'applicazione del federalismo fiscale e "invita" alle riforme strutturali, in Federalismi, 08 agosto 2012).