Il 7 agosto 2012 è stata presentata una proposta di modificazione dell’art. 12 del regolamento della Camera dei deputati, a prima firma dell’on. Binetti, diretta a prevedere a livello regolamentare un Codice etico per i deputati.
La proposta che, stando alla Relazione introduttiva, trova la sua ragion d’essere direttamente in Costituzione, richiamandosi all’art. 54 Cost. e all’obbligo per coloro che svolgono funzioni pubbliche di adempierle “con disciplina ed onore”, è volta a rafforzare l’accountability dei deputati nei confronti degli elettori. A parere dei proponenti, ai deputati non si richiede soltanto il rispetto del principio di legalità formale nell’esercizio delle loro funzioni, ma anche “l’osservanza di ineludibili principi etico-morali”.
Pertanto, si propone l’introduzione del comma 2-bis all’interno dell’art. 12 reg. Cam. e si attribuisce all’Ufficio di Presidenza il potere di adottare il Codice etico della Camera, fissando le regole di condotta per l’esercizio del mandato parlamentare. Il codice etico, quindi, qualora la proposta sia approvata, sarà inserito in un regolamento minore della Camera, da approvarsi però con larghissima maggioranza – pari ai due terzi dei componenti dell’organo – da parte dell’Ufficio di Presidenza.
Il Codice etico dovrà definire: a) i “valori etici” a cui deve ispirarsi la condotta dei deputati, in particolare, per garantire interessi quali “l’indipendenza, la trasparenza, l’obiettività e l’imparzialità delle funzioni parlamentari”, “l’esemplarità e l’onesta dei deputati” e la responsabilità nell’uso delle risorse loro assegnate; b) le norme di condotta da seguire, ispirate ai suddetti valori; c) le procedure atte a garantire la corretta attuazione e la promozione del Codice etico; d) la composizione e le regole di funzionamento di un nuovo organo, il “Comitato delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare”, incaricato di accertare le violazioni del Codice etico, su richiesta del Presidente della Camera. Tale Comitato, che peraltro trova autorevoli precedenti in altri Parlamenti, come nelle due Camere del Congresso degli Stati Uniti (v. Relazione introduttiva), sarà però sprovvisto di poteri vincolanti nell’espressione dei suoi pareri (C.F.).