(aggiornato al 20.06.2012)
Nel periodo di riferimento è stata adottata l'Autorizzazione generale al trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica - 1° marzo 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012) con la quale sono state definite le condizioni per il trattamento dei dati, senza il consenso dell'interessato, da parte degli enti di ricerca. Destinatari del provvedimento sono, da un lato, le università e gli altri enti di ricerca e società scientifiche, dall'altro, gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari già individuati dal Codice di deontologia per i trattamenti per scopi statistici e scientifici.
Le condizioni per il trattamento senza il consenso dell'interessato sono due: i dati devono essere stati precedentemente raccolti per la cura della salute o per altri progetti scientifici; deve essere stato espresso un parere favorevole dal competente comitato etico a livello territoriale.
Il titolare del trattamento, comunque, non è esonerato dall'acquisire il consenso dell'interessato, qualora fosse possibile, ed è tenuto a ridurre al minimo l'uso di dati identificativi. A ciò si aggiunge che devono essere adottate tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il rischio di accessi non autorizzati e la diffusione illecita dei dati.
È stato poi adottato il provvedimento "Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa - 5 aprile 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012).
Il Garante è tornato sul tema della propaganda elettorale dopo il Provvedimento generale "Propaganda elettorale: il decalogo del Garante - 7 settembre 2005 (G.U. del 12 settembre 2005 n. 212)"per adeguare le prescrizioni ivi previste alle nuove regole per gli elenchi degli abbonati. Il d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", ha previsto che il consenso non è più necessario per le comunicazioni commerciali automatizzate. Prima di questa novella, la disciplina degli elenchi prevedeva che gli utenti identificati con un'adeguata simbologia potevano essere contattati per comunicazioni commerciali e di propaganda elettorale. Venuto meno questo sistema, mentre per le comunicazioni commerciali è stato introdotto un nuovo regime, per quelle elettorali troverebbe applicazione la regola generale del Codice della privacy: informativa e consenso preventivo. Il Garante è quindi intervenuto con questo provvedimento per adeguare la disciplina prevista per la propaganda politica a quella delle comunicazioni commerciali, stabilendo l'esonero dall'informativa, se i dati sono tratti da pubblici registri o le dimensioni del materiale non consentono l'inserimento dell'informativa, e dal consenso, se ricorrono le condizioni previste nel Provvedimento generale del 2005 (dati tratti da Liste elettorali, altri elenchi e registri pubblici, dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche, dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa, dati di iscritti a partiti, organismi politici e comitati, dati di iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico).
Di notevole interesse, infine, è la sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, III sezione) del 05/04/2012 n. 5525, relativa al diritto all'oblio su Internet. La questione trattata è quella degli archivi delle testate giornalistiche in rete che permettono l'accesso anche a dati non più attuali.
Il bilanciamento è tra il diritto all'informazione e il diritto all'oblio, nella particolare ipotesi in cui i dati siano memorizzati nella rete Internet e, per questo, facilmente reperibili attraverso i motori di ricerca. La permanenza dei dati personali negli archivi della testate, pur rispondendo all'interesse sociale della conservazione per finalità storiche e statistiche, finisce coll'incidere sul diritto all'identità personale, e quindi sul diritto a tutelare la propria immagine sociale e il proprio patrimonio culturale, morale, politico, professionale.
La Corte non può ordinare alla testata giornalistica di cancellare il dato perché al momento della pubblicazione il dato era stato trattato correttamente e lecitamente, ma propone una soluzione di compromesso. La notizia, per mantenere i caratteri di verità ed esattezza, deve essere aggiornata e contestualizzata con l'indicazione delle vicende successive, anche attraverso un link o un banner che completino la notizia, riferendo i fatti avvenuti in seguito. Soltanto l'aggiornamento dei dati memorizzati rende il trattamento lecito e, quindi, non lesivo del diritto all'oblio del ricorrente.