Archivio rubriche 2012

AEEG: atti normativi e pronunce giurisprudenziali nel periodo settembre-dicembre 2011 (1/2012)

Nel periodo di riferimento l'AEEG ha adottato, tra le altre, quattro importanti deliberazioni.

Con la prima delibera, approvata il 27 ottobre 2011, recante Attuazione dell'articolo 20 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (ARG/elt 149/11), l'Autorità ha determinato le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica; ha aggiornato i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta; ha determinato le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete; ha infine aggiornato ed integrato i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica. Tale delibera, per la quale l'Autorità ha svolto consultazioni con i soggetti interessati (DCO 25/11), è stata adottata in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Dell'esito della consultazione si dà conto nella delibera in oggetto, che riporta analiticamente le posizioni delle parti coinvolte.

Con la seconda delibera, del 10 novembre 2011 recante Disposizioni in materia di accelerazione della realizzazione degli investimenti di sviluppo della rete nazionale di gasdotti, di cui all'articolo 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (ARG/gas 156/11), l'Autorità, che ha con il DCO 18/11 posto in consultazione i propri orientamenti, ha regolato l'incentivazione all'accelerazione della realizzazione degli investimenti e meccanismo di premi e penalità relativi alla Rete Nazionale Gasdotti (RNG). Tale delibera è stata adottata in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 93/11 che prevede, che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorità, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete. Nelle osservazioni pervenute in risposta al DCO 18/11 e richiamate nella delibera in esame, gli operatori hanno sostanzialmente concordato con le esigenze prospettate, ponendo in evidenza alcuni aspetti ritenuti critici.

Con la terza delibera del 29 dicembre 2011, recante Disposizioni in materia di switching dei clienti finali, nei settori dell'energia elettrica e del gas, in attuazione del d.lgs 1 giugno 2011 n. 93 (ARG/elt 210/11), l'Autorità ha regolato la possibilità per un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, di cambiare fornitore di energia elettrica o di gas, fissando un termine per effettuare tale switching di tre settimane per l'operatore o gli operatori interessati. Tale decisione è stata adottata sulla base del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, che recepisce le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, finalizzate al rafforzamento della tutela del consumatore. La delibera è stata preceduta da una consultazione: con il DCO 35/11, l'Autorità ha proposto che, tramite il SII, siano prioritariamente gestiti tutti i processi che utilizzano o modificano le relazioni esistenti tra punto di prelievo, utente del dispacciamento e cliente finale, tra i quali il processo di switching. Tale consultazione è avvenuta sulla base della legge 13 agosto 2010, n. 129/10, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n.105 che ha istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.

La quarta delibera del 29 dicembre 2011, recante Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GOP 63/11), riveste particolare importanza poiché dà attuazione all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, disponendo altresì che le relative funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici vengano trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Merita infine di essere segnalata la sentenza della Cassazione civile, sez. VI, del 23 dicembre 2011, n. 28798, che, insieme ad altre sentenze di analogo tenore e identico principio di diritto emesse dalla medesima Corte nel dicembre 2011, prende le mosse dalla condanna del fornitore di distribuzione dell'energia elettrica per il mancato rispetto di un provvedimento dell'Autorità garante, il quale prevede l'obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell'energia, integrando così il contratto di somministrazione.

Ad avviso della Corte, la legge istitutiva dell'Autorità consente a questa un potere regolatorio da cui può derivare un'integrazione del contratto di utenza, dal momento che il potere regolatorio ivi previsto è esercitabile attraverso atti di natura amministrativa che possono essere collocati sia nella categoria dei regolamenti, sia in quella degli atti amministrativi precettivi collettivi. Inoltre, la Corte ritiene che, dal momento che la deroga introducibile con atto dell'autorità integra rapporti di natura privatistica, è ammissibile solo per derogare a norme di tipo dispositivo, e non imperativo, e solo se essa sia a favore dell'utente o del consumatore.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633