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Fonti internazionali (Ottobre 2011 - Febbraio 2012) - (1/2012)

NOTIZIE BREVI

Notizia n. 1: Variazione della durata dei soggiorni dei minori stranieri.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Notizia 2: L’accordo di integrazione tra straniero e Stato italiano.

Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Notizia 3: Modifica delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale.

Legge 31 ottobre 2011, n. 190, Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. (11G0224)

Notizia 4: Creazione di Zone di protezione ecologica.

Decreto del Presidente della Repubblica, 27 Ottobre 2011, n. 209, Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. (11G0252).

FONTI INTERNAZIONALI

Notizia n. 1: Variazione della durata massima dei soggiorni dei minori stranieri.  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 191 del 27 Settembre 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 272 del 22 Novembre 2011, il Governo ha modificato il regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 535/1999 con cui erano stati regolamentati i compiti del Comitato dei minori stranieri, organo previsto dal D. Lgs. 286/1998, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione 176/1991).

L'organismo ha, in generale, il compito di tutelare i diritti dei minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale e dei minori accolti coerentemente ai principi previsti dalla suddetta Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

Si intende per “minore accolto” il minore straniero, di età superiore a sei anni, non accompagnato che viene accolto temporaneamente nel territorio dello Stato. Si tratta del minore entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, anche se il minore o il gruppo di cui fa parte fosse seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

In particolare, con l‘intervento normativo è stato modificato l’articolo 9 del Regolamento. Si tratta di una disposizione relativa alla durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti. Con la modifica normativa è stata aumentata la durata massima del soggiorno. Viene così recepito il parere del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009.

L’articolo, ora modificato, prevede che la durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i centoventi giorni, frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.

Notizia 2: L’accordo di integrazione tra straniero e Stato italiano.

Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'articolo 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998, introdotto dall'articolo 1, comma 25 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha previsto l'emanazione di un regolamento per la fissazione dei criteri e delle modalità con cui lo straniero sottoscrive con lo Stato italiano un accordo di integrazione articolato per crediti. In forza di tale accordo, lo straniero assume l'impegno di raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

E’ così intervenuto il Regolamento n. 179 adottato dal Presidente della Repubblica che ha stabilito criteri e modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il Regolamento ha stabilito anche i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione. Sono stati inoltre fissati i contenuti, l'articolazione dei crediti, i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che abbia fatto ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo l’entrata in vigore della normativa e che abbia presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico in materia di immigrazione, di durata non inferiore a un anno.

Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato anche l’accordo di integrazione.

Con tale accordo, lo straniero si impegna ad acquisire innanzitutto un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa. Lo straniero inoltre si impegna ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia. Il medesimo deve poi acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. Deve anche assicurare l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori. E’ richiesto infine che lo straniero dichiari di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007 e che ne rispetti i principi.

Lo Stato, invece, si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni iniziativa in tal senso adeguata, in raccordo con Regioni ed Enti locali e in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti.

Notizia 3: Modifica delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale.

LEGGE 31 ottobre 2011, n. 190, Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. (11G0224)

Con la legge 90 del 2011 il Presidente della Repubblica viene autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto del Fondo monetario internazionale deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, (art. 1 della Legge).

Piena ed intera esecuzione viene data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore che avviene in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello Statuto del Fondo monetario internazionale, già ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132 (art. 2 della Legge).

In attuazione della risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010 approvata dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e' dunque autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo. In particolare, la quota di partecipazione passa da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo a 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo (così l’articolo 3 della Legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze viene autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia con concessione a tale Istituto delle garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato (articolo 4 della Legge).

Notizia 4: Creazione di zone di protezione ecologica nel Mediterraneo.

Decreto del Presidente della Repubblica, 27 Ottobre 2011, n. 209, Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. (11G0252). 

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 61 del 2006, è stata istituita la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. Tale istituzione avviene in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982. Essa si estende a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia. I  limiti esterni sono individuati dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica; ciò in attesa di conclusione di accordi di delimitazione con Francia e Spagna. I limiti esterni sono definiti dalla lista di punti riferiti al datum WGS  84 e di segmenti che uniscono ogni punto a  quello  successivo  dell’elenco contenuto nell’articolo 2 che integralmente qui si riporta:

1. 43°34'36''N - 007°41'00''E;

2. 43°25'00''N - 007°42'36''E;

3. 43°05'00''N - 007°55'00''E;

4. 43°18'00''N - 008°26'00''E;

5. 43°40'00''N - 009°00'00''E;

6. 43°19'00''N - 009°35'00''E;

Da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

7. 42°11'42''N - 009°54'30''E;

8. 41°33'24''N - 010°25'00''E;

9. 41°24'42''N - 009°42'54''E.

Al punto 1° del trattato italo-francese per  il  confine marittimo delle Bocche di Bonifacio, secondo l'accordo Italia Francia del 1986, segue  il  limite  del  trattato  fino  al  6°  punto  del   trattato italo-francese:

10. 41°14'30''N - 008°46'00''E;

11. 41°23'00''N - 008°16'00''E;

12. 41°45'30''N - 006°56'00''E;

13. 41°15'30''N - 005°54'00''E;

14. 41°05'00''N - 006°00'00''E;

15. 40°49'00''N - 006°04'00''E;

16. 40°30'00''N - 006°14'00''E;

17. 40°03'00''N - 006°21'00''E;

18. 39°25'00''N - 006°17'00''E.;

19. 38°48'00''N - 006°06'00''E;

20. 38°48'00''N - 008°09'27''E;

da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

21. 38°40'00''N - 008°43'12''E;

22. 38°40'00''N - 010°52'00''E;

23. 37°50'24''N - 011°50'18''E;

da qui segue il limite delle acque territoriali italiane.

Ai sensi dell’articolo 3, all’interno delle zone istituite si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è Parte. In particolare, si applicano le norme in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore; le norme in materia di inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, di inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, da sfruttamento dei fondali marini e di inquinamento di tipo atmosferico anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera. Si applicano inoltre le norme in materia di protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini; nonché norme in materia di protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei fondali.

Ai sensi dell’articolo 4 nelle zone di protezione ecologiche le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste,   conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle   Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

Le modalità operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica vengono definite, caso per caso, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le diverse amministrazioni interessate.

 

 

Osservatorio sulle fonti

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