Legge 110/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 Gennaio del 1999, in G.U. 173 del 26/7/2012. Legge 112/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 Novembre 1999, in G.U. 174 del 27/7/2012.
Con legge 110/2012 il Legislatore italiano ha finalmente autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo nel lontano 1999, dandone piena ed intera esecuzione.
La Convenzione penale sulla corruzione innanzitutto individua diverse ipotesi che afferiscono al crimine di corruzione. Si tratta di corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali (articoli 2 e 3), di corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali (articolo 4), di corruzione di pubblici ufficiali stranieri (articolo 5), di corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (articolo 6), di corruzione attiva e passiva nel settore privato (articoli 7 e 8), la corruzione di funzionari internazionali (articolo 9), di corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali (articolo 10), di corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali (articolo 11), di malversazione (articolo 12), di riciclaggio dei proventi di reati di corruzione (articolo 13) ed infine di reati contabili (articolo 14).
Le Parti contraenti sono tenute ad adottare nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti e i proventi dei reati individuati dalla Convenzione (articolo 19). Inoltre, gli Stati parte debbono prevedere sanzioni adeguate, detentive e pecuniarie, nei confronti degli individui (articolo 19) e delle persone giuridiche che commettano tali reati (articolo 18). Inoltre le Parti devono provvedere a formare persone ed enti specializzati nella lotta contro la corruzione (articolo 20).
Gli Stati membri debbono, poi, assicurare la più ampia assistenza giudiziaria ed includere i reati previsti nella presente Convenzione nei trattati di estradizione che firmeranno e nei trattati già in vigore tra le Parti (articolo 26 e 27). Gli Stati, inoltre, debbono assicurare nella fase del procedimento penale la protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni (articolo 22), nonché gli strumenti per la formazione e la raccolta delle prove e per l'esercizio delle misure cautelari (articolo 23).
Inoltre, poiché ogni Stato deve designare un'autorità interna competente in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione (articolo 29). Il Legislatore italiano ha individuato nell'articolo 3 della legge di ratifica il Ministero della giustizia quale organo competente.
Con legge invece n. 112/2012 il Legislatore ha autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 Novembre del 1999, relativa alla tutela civile delle vittime del crimine di corruzione, dandone piena ed intera esecuzione.
La convenzione fornisce una definizione di corruzione (articolo 2). Vengono poi posti a carico degli Stati obblighi a tutela delle vittime della corruzione. Innanzitutto, gli Stati debbono consentire che le vittime della corruzione dispongano di un ricorso finalizzato all'ottenimento del risarcimento (articolo 3). Inoltre, nel caso in cui l'atto di corruzione sia commesso da un pubblico funzionario, deve essere prevista la possibilità per le vittime di essere indennizzate direttamente dallo Stato (articolo 5). L'indennizzo può essere ridotto se vi è stato un concorso di colpa della vittima (articolo 6). Inoltre, gli Stati membri debbono prevedere che un contratto nel quale è previsto un atto di corruzione sia considerato nullo (articolo 8).
Gli Stati membri debbono poi assicurare che un'azione giudiziaria finalizzata ad ottenere l'indennizzo non cada in prescrizione prima di tre anni, anche se non potrà essere intentata trascorsi dieci anni (articolo 7).
Gli Stati debbono inoltre prevedere nel diritto interno un'adeguata tutela contro qualsiasi sanzione ingiustificata nei confronti di dipendenti i quali abbiano denunciato fatti di corruzione alle persone o autorità responsabili (articolo 9).
Le Parti, infine, si impegnano ad assicurare idonei strumenti per la raccolta delle prove e per l'esercizio di misure cautelari (articolo 11-12).