La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.
La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.
In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità (1) da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. IlLa proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.
Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta del 27 settembre 2012. Chiude la panoramica la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, Commissione europea contro Repubblica italiana, con la quale la Corte ha accertato che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Seduta del 27.09.2012
Pareri motivati ex art. 258 TFUE
• 2012/84 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
• 2011/2150 - Affari esteri - Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici - Violazione del diritto UE.
Messe in mora ex art. 258 TFUE
- 2012/2136 - Affari esteri - Mancata ratifica del Protocollo del 2004 che emenda la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare - Violazione del diritto UE.
• 2012/4000 - Appalti - Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari - Violazione del diritto UE.
• 2009/2268 - Pesca - Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto - Violazione del diritto UE.
Seduta del 21.09.2012
Messe in mora ex art. 258 TFUE
- 2012/368 - Energia - Mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
- 2012/369 - Lavoro e affari sociali - Mancato recepimento della direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.
• 2012/370 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.
• 2012/371 - Affari economici e finanziari - Mancato recepimento della direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
• 2012/372 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Seduta del 19.07.2012
Messa in mora ex art. 258 TFUE
- 2012/2138 - Comunicazioni - Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni - Violazione del diritto UE.
Seduta del 18.07.2012
Messe in mora ex art. 258 TFUE
- 2012/280 - Trasporti - Mancato recepimento della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE.
• 2012/281 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010 , sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.
• 2012/285 - Trasporti - Mancato recepimento della direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
• 2012/286 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
• 2012/287 - Agricoltura - Mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012 , che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, Commissione europea contro Repubblica italiana.
Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli 3, 4 e 10 - Rete fognaria - Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi.
La Corte di giustizia ha dichiarato che La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/CEE (2) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento1137/2008/CE (3), avendo omesso:
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271 le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e
– di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4‑7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).
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1 Ma nella prassi è prevista la possibilità di comminare - in relazione a violazioni di particolare gravità - sia una somma forfettaria che una penalità.
2 G.U. 1991 L 135, p. 40 ss.
3 G.U. 2008 L 311, p. 1 ss.