Si riporta di seguito il testo del Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si segnalano, in particolare, l’aumento dei giudici della grande sezione della Corte di giustizia da 13 a 15 e la contestuale abolizione della regola secondo cui tutti i presidenti delle sezioni a cinque giudici partecipano alla grande sezione. La nuova regola prevede la partecipazione di tre presidenti delle sezioni a cinque, scelti secondo le modalità previste dal regolamento di procedura. Di conseguenza, sono stati anche modificati i quorum della grande sezione e della seduta plenaria, subordinando la validità delle deliberazioni alla presenza, rispettivamente, di almeno undici (invece che nove) e diciassette (invece che quindici) giudici.
Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 agosto 2012 che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il relativo allegato I
(in G.U. 2012 L 228, p. 1 - 3)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 257, primo e secondo comma, e l’articolo 281, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,
vista la richiesta della Corte di giustizia,
visto il parere della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],
considerando quanto segue:
(1) Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti i giudici alle decisioni della grande sezione della Corte di giustizia, è opportuno aumentare il numero dei giudici che possono far parte della grande sezione e abolire la partecipazione automatica di tutti i presidenti delle sezioni di cinque giudici.
(2) I quorum della grande sezione e della seduta plenaria dovrebbero essere adeguati di conseguenza.
(3) L’aggravio dei compiti incombenti al presidente della Corte di giustizia e al presidente del Tribunale rende necessaria l’istituzione, presso ciascuno di questi organi giurisdizionali, di un ufficio di vicepresidente, incaricato di coadiuvare il presidente nell’esercizio dei suoi compiti.
(4) In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze sin dalla sua creazione, il Tribunale è investito di un numero di cause in costante aumento.
(5) Il numero di cause sottoposte al Tribunale è superiore al numero di cause che esso definisce annualmente, con un conseguente significativo aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento della durata dei procedimenti.
(6) Vi è la costante necessità di far fronte ai ritardi causati dal carico di lavoro oneroso del Tribunale ed è pertanto opportuno operare al fine di adottare misure adeguate prima del rinnovo parziale dei membri di tale organo giurisdizionale nel 2013.
(7) In considerazione del rinnovo parziale della Corte di giustizia del 7 ottobre 2012 e conformemente alla lettera del presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 maggio 2012, in un primo momento dovrebbero essere adottate solo le modifiche dello statuto riguardanti l’organizzazione della Corte di giustizia e del Tribunale. L’esame del punto della domanda presentata dalla Corte di giustizia, relativo alla composizione del Tribunale, dovrebbe essere rinviato ad un momento successivo.
(8) In considerazione della necessità urgente di trovare una soluzione che garantisca il corretto funzionamento del Tribunale della funzione pubblica, le modifiche riguardanti tale organo giurisdizionale dovrebbero essere adottate congiuntamente alle modifiche riguardanti la Corte di giustizia.
(9) Affinché i tribunali specializzati possano continuare a funzionare in modo soddisfacente in assenza di un giudice che, pur non colpito da invalidità considerata totale, non sia in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato, è opportuno prevedere la possibilità di assegnare a questi tribunali giudici ad interim.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il relativo allegato I,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è così modificato:
1) è inserito l’articolo seguente:
"Articolo 9 bis
I giudici eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia, per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.
Il vicepresidente assiste il presidente in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura. Egli sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo o di vacanza della presidenza.";
2) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche il vicepresidente della Corte e, in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura, tre presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici.";
3) all’articolo 17, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti diciassette giudici.";
4) all’articolo 20, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La procedura orale comprende l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale e, ove occorra, l’audizione dei testimoni e dei periti.";
5) all’articolo 39, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"I poteri di cui al primo comma possono, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, essere esercitati dal vicepresidente della Corte di giustizia.
Il presidente e il vicepresidente, in caso di impedimento, sono sostituiti da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.";
6) all’articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L’articolo 9, primo comma, gli articoli 9 bis, 14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.";
7) all’articolo 62 quater è aggiunto il comma seguente:
"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 257 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono assegnare ai tribunali specializzati giudici ad interim per supplire all’assenza di giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime."
Articolo 2
All’articolo 2 dell’allegato I del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:
- 2.In aggiunta ai giudici di cui al paragrafo 1, primo comma, sono nominati giudici ad interim per sostituire i giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato."
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti 1, 2, 3, 5 e 6, si applica a decorrere dal primo rinnovo parziale dei giudici, come previsto dall’articolo 9, primo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’ 11 agosto 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. Schulz
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. Mavroyiannis
[1] Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2012.
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