Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 13.11.2011, n. 21086; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 16.9.2011, n. 18923; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 16.9.2011, 18924
Nel processo tributario ai sensi del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88, "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". In base quindi alla normativa del 2005 è riconosciuta la rappresentanza processuale al funzionario a prescindere da una specifica previsione statutaria.