Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 12.6.2012, n. 3421
L'ordinanza sindacale impugnata, con cui si dispone un divieto a tempo indeterminato, dall'esercizio dell'attività venatoria in una porzione di territorio di circa 48 ettari, è stata adottata sul presupposto dell'impossibilità di assicurare diversamente la pubblica incolumità, per l'insufficiente effetto deterrente degli usuali divieti di caccia, e in considerazione dell'esistenza di "un disagio del personale addetto all'Azienda agraria … e dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l'incolumità di dette persone, oltre danneggiare le strutture agricole esistenti".