Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 12.6.2012, n. 3421
L'ordinanza sindacale impugnata, con cui si dispone un divieto a tempo indeterminato, dall'esercizio dell'attività venatoria in una porzione di territorio di circa 48 ettari, è stata adottata sul presupposto dell'impossibilità di assicurare diversamente la pubblica incolumità, per l'insufficiente effetto deterrente degli usuali divieti di caccia, e in considerazione dell'esistenza di "un disagio del personale addetto all'Azienda agraria … e dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l'incolumità di dette persone, oltre danneggiare le strutture agricole esistenti".
Nell'ordinanza sindacale viene poi attestato "il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità", così come attestato dalla nota della Polizia municipale, reputandosi conseguentemente necessario intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per "incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico".
Ad avviso del Consiglio di Stato l'ordinanza in questione è illegittima sotto diversi profili in quanto:
a) non risultano sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza, non venendo in considerazione un concreto pericolo per la pubblica incolumità non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il pericolo cui si intende ovviare è quello generale cui sono esposti tutti i cittadini in relazione all'attività venatoria, pericolo contemplato specificamente dalla legge mediante l'imposizione, a tale fine, delle c.d. distanze di sicurezza;
b) la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza è ulteriormente confermata dalla circostanza che il provvedimento in questione è stato adottato in data 20 luglio 2006, ovvero circa dieci mesi dopo la denuncia ai Carabinieri in data 29 settembre 2005 e circa sette mesi dopo la relazione della Polizia Municipale relativa al precedente esposto già presentato dall'Azienda agraria il 20 ottobre 2005.
c) il provvedimento in questione impone un divieto a tempo indeterminato in palese violazione del principio dell'efficacia temporale limitata delle ordinanze contingibili ed urgenti, ed ha ad oggetto un'area molto vasta, priva di specifico collegamento con il pericolo indicato come presupposto per la sua adozione.
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