Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12668
La sezione tributaria ricorda la sentenza 16.6.2005 n. 12868 delle SS.UU. che ha affermato il principio secondo cui "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il d.lg. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (conf. Corte cass. SU 27.6.2005 n. 13710; id. sez. V, 3.10.2006 n. 21330; id. sez. lav. 2.5.2007 n. 10099; id. sez. lav. 10.6.2010 n. 13968).
Non essendo prevista la autorizzazione della giunta alla proposizione dei giudizi nello statuto del comune di Roma, il sindaco è l'organo unicamente legittimato a rappresentare il medesimo comune ed a conferire la procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 24, comma 1 dello statuto ed in conformità all'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Corte cass. sez. V, 30.1.2007 n. 1915).
Cfr. anche Sent. TAR SICILIA Catania, 28 maggio 2012, n. 1348