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Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale (3/2012)

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10839; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10842; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20.7.2012, n. 12690 

In base al d.lg. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, nel testo conseguente al d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88 - in vigore dal 1.6.2005, ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo - "l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Ne risulta, quanto ai giudizi tributari, un ampliamento della portata del principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione in ordine alla rilevanza, nel nuovo sistema istituzionale degli enti locali di cui al t.u.e.l. n. 267/2000, dello statuto comunale (ovvero del regolamento comunale, ove lo statuto abbia a rinviare a esso), il quale (v. appunto SS.UU. n. 12868/2005) può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti secondo i rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa del comune (fermo restando che in mancanza di una previsione statutaria, spetta invece al sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza del comune medesimo, ai sensi del d.lgs. cit., art. 50). Ciò in considerazione della riconosciuta larga autonomia degli enti locali anche nella autoregolamentazione del potere di rappresentanza, derivata dalla modifica dell'art. 117 Cost.

In tale contesto la disposizione di cui al d.lg. n. 546 del 1992, art. 11, come novellata nel 2005, si distingue per l'effetto di consentire al dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare in giudizio, in ogni caso, le pretese fiscali del comune. A codesta speciale disciplina è difatti estraneo soltanto il giudizio di cassazione (v. Cass. n. 6727/2007 e  n. Cass. 1915/2007).

Vedi anche sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13452

Osservatorio sulle fonti

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