Sent. TAR CALABRIA, Reggio Calabria, 27.9.2012, n. 589
La mancanza nello statuto comunale di una norma esplicita sul punto della rappresentanza femminile, in presenza di chiari parametri normativi di rango superiore (art. 51 Cost. e art. 1 d.lg. 11 aprile 2006, n. 198) non esclude la violazione del principio di pari opportunità, specie in considerazione della assenza totale di componenti di sesso femminile nella giunta, dei voti di preferenza avuti dalla ricorrente nelle elezioni e del totale difetto di motivazione in ordine alla mancata nomina di un componente donna nella giunta.