Sent. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29.9.2011, n. 2371
I presupposti necessari per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), dall'altro, l'inattuabilità degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità). Con specifico riferimento, poi, ai provvedimenti in materia di sanità ed igiene, si è poi precisato che l'esercizio, da parte del sindaco, del potere di emanare ordinanze è condizionato all'esistenza dell'attualità od imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; è poi necessario il preventivo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo e di danno e della mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, visto il carattere extra ordinem del potere sindacale (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 18 giugno 2009 n. 1070; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477).