Sent. TAR LOMBARDIA Brescia, sez. II, 15.12.2011, n. 1741
La disposizione del regolamento comunale di polizia urbana di Mantova che disciplina la collocazione di addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari, non viola alcuna libertà costituzionalmente garantita, in quanto tende a garantire quel decoro della città che sarebbe compresso se chiunque potesse esporre qualsivoglia bandiera, stendardo o drappo; inoltre suddetta disposizione non può ritenersi integrare una disparità di trattamento, rispetto a determinate categorie (es. partiti) che possono necessitare di rendere visibile la loro presenza per ragioni istituzionali.
Regolamento di polizia urbana
Art. 6: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari
Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al SUIC almeno 48 ore prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada) ad esclusione di quelli utilizzati durante le cerimonie religiose, delle bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito, nonché per le bandiere esposte da privati in occasione di eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali, purché, in questi casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.
Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.
Entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.
La violazione alle disposizioni del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Le violazioni delle altre disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione di € 50,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.