Archivio rubriche 2012

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 12.6.2012, n. 3421

L'ordinanza sindacale impugnata, con cui si dispone un divieto a tempo indeterminato, dall'esercizio dell'attività venatoria in una porzione di territorio di circa 48 ettari, è stata adottata sul presupposto dell'impossibilità di assicurare diversamente la pubblica incolumità, per l'insufficiente effetto deterrente degli usuali divieti di caccia, e in considerazione dell'esistenza di "un disagio del personale addetto all'Azienda agraria … e dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l'incolumità di dette persone, oltre danneggiare le strutture agricole esistenti".

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12668

La sezione tributaria ricorda la sentenza 16.6.2005 n. 12868 delle SS.UU. che ha affermato il principio secondo cui "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il d.lg. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (conf. Corte cass. SU 27.6.2005 n. 13710; id. sez. V, 3.10.2006 n. 21330; id. sez. lav. 2.5.2007 n. 10099; id. sez. lav. 10.6.2010 n. 13968).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 13.6.2012, n. 3490

Ai sensi dell'art. 54 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.

Sent. TAR MOLISE sez. I, 18.5.2012, n. 209

Il regolamento comunale non può stabilire limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, misure di cautela o obiettivi di qualità diversi da quelli previsti dal d.m. 10 settembre 1998 n. 380 e dal d.p.c.m. 8.7.2003. Le disposizioni comunali che pretendono di stabilire siffatte misure sono in contrasto con il riparto di attribuzioni stabilito dall'art. 8, comma sesto della legge 22 febbraio 2001 n. 36, a tenore del quale al comune non è assegnata la potestà di determinare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (potestà invece assegnata allo Stato), ma solo quella di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici”. Pertanto, il comune, con la propria attività di regolamentazione e pianificazione, non può modificare le distanze minime dagli edifici, né i limiti di esposizione fissati dalla regolamentazione statale, né può imporre limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, specie se ciò avviene in assenza di compiuti rilievi istruttori, risultanze di carattere scientifico, ovvero senza plausibili ragioni giustificative (cfr. Cons. Stato III, 3.3.2010 n. 4280; idem VI, 30.7.2003 n. 4391; idem VI, 26.8.2003 n. 4841).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 7 agosto 2012, n. 14219

La seconda Sezione ricorda che la Suprema Corte ha affrontato ex professo, nell'ambito del nuovo disegno normativo delle autonomie locali, il problema della rappresentanza dell'ente locale nei giudizi ovvero, nella fattispecie, della necessità di una delibera autorizzativa della giunta municipale che consenta al sindaco di stare in giudizio.

Sent. TAR CAMPANIA, Napoli, sez. V, 13.6.2012, n. 2799

Il potere del sindaco - quale ufficiale di governo - di adottare ordinanze contingibili ed urgenti può essere esercitato al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e solo per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, con la conseguenza che si impone un previo rigoroso accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'esercizio, dando atto in motivazione della situazione di grave e concreto pericolo per l'interesse pubblico specifico a cui si intende apprestarsi una tutela anticipata attraverso l'adozione ad un'ordinanza contingibile ed urgente.

Sent. TAR CALABRIA, Reggio Calabria, 27.9.2012, n. 589

La mancanza nello statuto comunale di una norma esplicita sul punto della rappresentanza femminile, in presenza di chiari parametri normativi di rango superiore (art. 51 Cost. e art. 1 d.lg. 11 aprile 2006, n. 198) non esclude la violazione del principio di pari opportunità, specie in considerazione della assenza totale di componenti di sesso femminile nella giunta, dei voti di preferenza avuti dalla ricorrente nelle elezioni e del totale difetto di motivazione in ordine alla mancata nomina di un componente donna nella giunta.


Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10839; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10842; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20.7.2012, n. 12690 

In base al d.lg. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, nel testo conseguente al d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88 - in vigore dal 1.6.2005, ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo - "l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9901; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9902; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9903; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9905; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10830; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10831; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10832; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11373; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11381; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11382; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13 luglio 2012, n. 11979; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12685; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12688; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13464; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13466; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13467; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16357; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16358.

Sent. TAR Piemonte, sez. I, 18 maggio 2012, n. 565

Il Tar Piemonte ribadisce che il potere di urgenza attribuito al sindaco dall’art. 54, comma quarto del t.u.e.l. può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Gli anzidetti presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri o se la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

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Osservatorio sulle fonti

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