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Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale nei giudizi celebrati con il rito speciale di cui alla l. n. 689 del 1981 (3/2012)

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 7 agosto 2012, n. 14219

La seconda Sezione ricorda che la Suprema Corte ha affrontato ex professo, nell'ambito del nuovo disegno normativo delle autonomie locali, il problema della rappresentanza dell'ente locale nei giudizi ovvero, nella fattispecie, della necessità di una delibera autorizzativa della giunta municipale che consenta al sindaco di stare in giudizio.

Più precisamente si sono così espresse le S.U. (Cass. SS.UU., n. 12868 del 16/06/2005): "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (v. Cass. Sez. U, n. 5463 del 17/03/2004; Cass. n. 4556 del 22/03/2012).

Poste tali premesse, si pone il problema dei rapporti esistenti tra la normativa in esame e la rappresentanza dell'ente locale nei giudizi celebrati con il rito speciale di cui alla l. n. 689 del 1981, art. 23. norma che consente all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata di stare in giudizio personalmente ed all'autorità anche di avvalersi di funzionari appositamente autorizzati.

Sembra infatti necessario stabilire se l'eventuale autorizzazione della giunta al sindaco, ove previsto dallo statuto dell'ente, sia richiesta anche per i giudizi di cui alla menzionata l. n. 689 del 1981, statuendosi se tale disposizione si riferisca unicamente alla difesa tecnica e rappresentanza in giudizio dell'ente, che a tal fine può delegare un suo funzionario, ovvero implicitamente attribuisca al sindaco direttamente, ex lege, una gestione della causa che possa prescindere dall'autorizzazione della giunta.

La questione appare di particolare importanza, attesa la mancanza di precedenti specifici, il numero rilevantissimo delle controversie alle quali è riferibile e le conseguenze sui procedimenti in corso della sua soluzione in un senso o nell'altro.

Il Collegio ravvisa pertanto l'opportunità della rimessione degli atti al Primo Presidente per una eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Osservatorio sulle fonti

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