Sent. TAR Piemonte, sez. I, 18 maggio 2012, n. 565
Il Tar Piemonte ribadisce che il potere di urgenza attribuito al sindaco dall’art. 54, comma quarto del t.u.e.l. può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Gli anzidetti presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri o se la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.
In sostanza, affinché il sindaco possa adottare, in qualità di ufficiale di governo, provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54, 2° comma del t.u.e.l., è necessario che concorrano: una situazione, eccezionale e non prevedibile, di grave pericolo che minacci l'incolumità dei cittadini; l'urgenza di provvedere; la non fronteggiabilità della situazione con i normali rimedi apprestati dall'ordinamento.
Nel caso di specie, i ricorrenti esponevano di essere proprietari di un terreno e di aver commissionato nell'anno 2005 un modesto lavoro di spianamento del predetto lotto per realizzarvi un piazzale e un terrazzamento, richiedendo l'apporto della necessaria quantità di terreno vegetale. Il sindaco, dopo aver richiesto una consulenza tecnica, aveva ordinato ai ricorrenti di provvedere entro 90 giorni alla rimozione dei riporti di terra abusivi, alla contestuale rimessione in pristino dello stato dei luoghi e alla messa in sicurezza dei medesimi mediante specifici interventi.
Il Tar rileva che quello che emerge in modo piuttosto evidente dalle conclusioni, sostanzialmente conformi, del verificatore e dei consulenti di parte è che, allo stato, i terreni in questione manifestano una condizione di moderata instabilità la quale, pur non costituendo un pericolo imminente e concreto per la pubblica incolumità, potrebbe però aggravarsi in presenza di condizioni eccezionali (allo stato non sussistenti né prevedibili) innescando possibili fenomeni di collassamento del pendio artificialmente realizzato sui sottostanti terreni di proprietà (in gran parte) degli stessi ricorrenti. Se tutto ciò rende opportuno provvedere alla realizzazione di appositi manufatti ovvero al ripristino dello stato dei luoghi in modo da prevenire, nel lungo periodo, l'insorgere di pericoli più concreti, ciò non giustifica però l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, in quanto:
- allo stato, non è provata la sussistenza di un pericolo grave e imminente per l'incolumità pubblica derivante dalle condizioni di stabilità del pendio;
- la realizzazione di interventi di ripristino o di messa in sicurezza del sito non rivestono, allo stato, carattere di urgenza, pur apparendo opportuni per prevenire nel lungo periodo l'insorgere di pericoli più concreti;
- eventuali provvedimenti in tal senso da parte dell'amministrazione comunale esulano dai poteri extra ordinem del sindaco per rientrare in quelli di ordinaria gestione del territorio di competenza della struttura amministrativa e dell'organo dirigenziale.
Link web:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201001532/Provvedimenti/201200565_01.XML