Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 20.2.2012, n. 904
Ai sensi dell'art. 54 co. 2, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.
Infatti le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare, la configurazione anche residuale, quasi di chiusura, delle ordinanze contingibili ed urgenti.
I rimedi di carattere ordinario, al contrario, sono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l'elemento "normale" rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse (Cons. Stato, IV, 24 marzo 2006 n. 1537).
Nel caso di specie, l'ordinanza sindacale di demolizione di un deposito di materiali metallici collocato vicino ad un aeroporto era stata adottata per motivi di sicurezza pubblica ad oltre cinque mesi dall'attentato delle Due Torri e comunque tre mesi dopo la segnalazione prefettizia sulla necessità di intervenire e a fronte di una situazione già ben nota alle autorità e quindi né imprevedibile, né eccezionale.
Non ricadevano, pertanto, le condizioni contingenti per l'adozione dell'ordinanza sindacale - situazione conosciuta e duratura nel tempo, adozione del provvedimento a lunga distanza dalla rappresentazione dei pericoli per le installazioni aeroportuali - ma difettavano altresì le necessità di coprire un eventuale vuoto normativo di carattere ordinario: infatti gli artt. 714, 714 bis, 715 ter e 716 cod. nav. prevedono una serie di possibilità d'intervento prima rimesse al Ministero dei Trasporti ed ora all'Ente nazionale dell'aviazione civile, da attivarsi in tutti quei casi di presenza di ostacoli o pericoli per la navigazione aerea e che ben potevano essere azionati nell'arco temporaneo rappresentato nella fattispecie (Cons. Stato, V, 15 marzo 2006 n. 1367).
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200311966/Provvedimenti/201200904_11.XML