Sent. TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 22.3.2012, n. 96
L’art. 3 del “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”, recita: "Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo...Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione".
L’art. 23 dello statuto del comune di Castello-Molina di Fiemme precisa che "contestualmente alla revoca, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva".
Non è pertanto illegittimo il provvedimento sindacale di nomina dei nuovi assessori adottato non contestualmente, ma entro i 30 giorni dalla revoca dei precedenti, essendo conforme alla predetta disposizione statutaria.
Nel vigente sistema delle autonomie locali la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei Comuni è stata, infatti, parzialmente delegificata e trasferita alla fonte statutaria, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal testo unico degli enti locali, dalle leggi sulle funzioni degli enti territoriali e dalle successive leggi di riferimento.
Conseguentemente, lo statuto comunale ben può integrare quelle disposizioni di legge che non recano norme inderogabili, in un quadro di adattamento locale ai principi stabiliti dalla legge.
Link web:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100191/Provvedimenti/201200096_01.XML