Sent. TAR Toscana, sez. III, 9.7.2012, n. 1294
Nell’arco temporale tra la data di entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e l’entrata in vigore della l. n. 191 del 1998 (c.d. Bassanini ter) l’ambito delle attribuzioni dirigenziali, quanto alle attività gestionali di rilevanza esterna non espressamente emergenti dal dato normativo, come nella materia delle sanzioni edilizie, necessitava della mediazione statutaria. Pertanto ove lo statuto non prevedeva una attribuzione ai dirigenti, la competenza ad assumere le relative determinazioni doveva ritenersi ancora sussistente in capo al sindaco.
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1998/199802369/Provvedimenti/201201294_01.XML