Sentenza n. 310/2012 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 20 dicembre 2012 – Pubblicazione in G.U. del 27 dicembre 2012
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 310/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 1, della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»; ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge.
La disposizione impugnata disciplina l'arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, ovvero un profilo proprio del calendario venatorio, e lo proroga fino al 5 gennaio 2012, ponendosi in contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, con una disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), regola la materia e non consente alla Regione di provvedere in proposito per mezzo della legge.
La Corte ha ritenuto fondata la questione per la parte in cui si contesta alla Regione di avere approvato previsioni proprie del calendario venatorio con legge anziché con atto secondario.
Si segnala la presente decisione poiché si pone in continuità con il filone giurisprudenziale sul tema dei limiti all'utilizzo delle leggi-provvedimento in materia di calendario venatorio regionale.
Come la Corte ha ripetutamente affermato, infatti, «appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012 e n. 116 del 2012).
Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per avere la disposizione impugnata stabilito un periodo di caccia al cinghiale diverso e più lungo di quello consentito dalla legge dello Stato.