Sentenza n. 264/2012 – giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 28 novembre 2012 – Pubblicazione in G.U. del 5 dicembre 2012
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 264/2012 la Corte ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, c. 777, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). I motivi d'interesse della decisione risiedono nel fatto ch'essa consente alla Corte di puntualizzare il proprio approccio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in sede di utilizzazione della CEDU alla stregua di un parametro interposto di legittimità.
La disposizione impugnata fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 5, c. 2, del d.P.R. n. 488/1968 ed è già stata oggetto di una questione di legittimità, peraltro respinta (sent. n. 172/2008). Essa prevede, in sostanza, che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo.
Secondo la Corte EDU, la disposizione impugnata viola i diritti dei ricorrenti, e in particolare quello, discendente dall'art. 6, par. 1, della CEDU, a un equo processo, nel rispetto della rule of law (sentenza del 31 maggio 2011, Maggio ed altri c. Italia). Il giudice rimettente ha perciò sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, c. 1, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU "come interpretato dalla pronuncia medesima".
Ripercorrendo i punti fermi della propria messa a punto dei rapporti fra Costituzione e Convenzione e europea dei diritti dell'uomo, il giudice delle leggi ribadisce che il confronto fra tutela costituzionale e tutela convenzionale dei diritti fondamentali deve avvenire "mirando alla massima espansione delle garanzie", tenendo cioè conto, fra l'altro, del "necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela".
Nel caso di specie, perciò, sull'interesse sotteso al parametro integrato dalla pronuncia Maggio prevale la tutela degli interessi antagonisti, "di pari rango costituzionale", presi complessivamente in considerazione dalla disciplina legislativa impugnata. Si tratta, in particolare, dei caratteri del sistema previdenziale, che tende alla corrispondenza fra risorse disponibili e prestazioni erogate, e dei vincoli imposti dall'art. 81 Cost.
La Corte conclude, significativamente, osservando che la propria attività di bilanciamento degli interessi coinvolti è intrinsecamente differente da quella compiuta dalla Corte EDU. Questa, infatti, non può che "tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco"; la Corte costituzionale, invece, "opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante".