Nel periodo di riferimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nove autorizzazioni generali: Autorizzazione n. 1/2012 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 2/2012 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 3/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 4/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 5/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 6/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 7/2012 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione generale n. 8/2012 al trattamento dei dati genetici, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione generale n. 9/2012 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013).
È stato poi adottato il Provvedimento “Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013). Dopo aver armonizzato con il Provvedimento del 5 aprile 2012 le regole da applicare in campagna elettorale a quelle per le promozioni commerciali, modificate con il d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", il Garante si limita a richiamare i principi ivi definiti e il Decalogo del 2005.
Per la propaganda politica così come per le comunicazioni commerciali, esiste l’esonero sia dall’informativa, se i dati sono tratti da pubblici registri o le dimensioni del materiale non ne consentono l’inserimento, sia dall’acquisizione del consenso, se ricorrono le condizioni previste nel Decalogo (dati tratti da liste elettorali, altri elenchi e registri pubblici, dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche, dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa, dati di iscritti a partiti, organismi politici e comitati, dati di iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico).
D’altra parte, occorre il consenso dell’interessato per le comunicazioni più invasive (sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax) o nel caso in cui i dati non possano essere considerati pubblici benché reperibili in rete.
Antonietta Rubino