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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (1/2013)

Nel periodo di riferimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nove autorizzazioni generali: Autorizzazione n. 1/2012 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 2/2012 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 3/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 4/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 5/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 6/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 7/2012 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione generale n. 8/2012 al trattamento dei dati genetici, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione generale n. 9/2012 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013).

È stato poi adottato il Provvedimento “Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013). Dopo aver armonizzato con il Provvedimento del 5 aprile 2012 le regole da applicare in campagna elettorale a quelle per le promozioni commerciali, modificate con il d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", il Garante si limita a richiamare i principi ivi definiti e il Decalogo del 2005.

Per la propaganda politica così come per le comunicazioni commerciali, esiste l’esonero sia dall’informativa, se i dati sono tratti da pubblici registri o le dimensioni del materiale non ne consentono l’inserimento, sia dall’acquisizione del consenso, se ricorrono le condizioni previste nel Decalogo (dati tratti da liste elettorali, altri elenchi e registri pubblici, dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche, dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa, dati di iscritti a partiti, organismi politici e comitati, dati di iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico).

D’altra parte, occorre il consenso dell’interessato per le comunicazioni più invasive (sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax) o nel caso in cui i dati non possano essere considerati pubblici benché reperibili in rete.

Antonietta Rubino

 

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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