(aggiornato al 06.03.2013)
In data 13 febbraio 2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato la determinazione n. 1 del 2013 contenente alcune «indicazioni interpretative» sulla forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Codice del Contratti pubblici. Il testo della determinazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2013[1].
L’Autorità ha deciso di intervenire sulla materia a seguito delle modifiche apportate all’art. 11, comma 13, del Codice dei Contratti pubblici da parte del terzo comma dell’art. 6, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in virtù delle quali si prevede espressamente che «il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata»[2].
Così come riconosciuto dall’Autorità, la nuova normativa mira a incentivare i processi di informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in piena armonia con gli obiettivi fissati nell’Agenda digitale.
Con la determinazione qui commentata, l’Autorità è intervenuta per risolvere alcune incertezze applicative poste dalla nuova normativa e sollevate in più occasioni dagli operatori di settore. Essa si articola in tre parti, rispettivamente dedicate ai seguenti temi:
1. Ambito oggettivo di applicazione.
2. Forma del contratto.
3. Modalità elettronica.
Dal punto di vista contenutistico, la determinazione precisa che l’innovazione normativa deve essere circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice; dunque, solo i contratti pubblici di cui all’art. 3 debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. Per la scrittura privata resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento. Sul punto, la determinazione è molto chiara e non lascia alcun dubbio all’interprete[3]: infatti, testualmente si afferma che «la modalità elettronica costituisce una modalità attuativa obbligatoria della forma pubblica amministrativa e non una forma alternativa alla stessa». In altri termini, stante il tenore letterale della disposizione, la “forma elettronica” è l’unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa, mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata[4].
In merito alla “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa si precisa che essa può essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[1] Il testo è reperibile anche sul sito istituzionale dell’Autorità al seguente link: http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/Det.n1.2013.pdf/
[3] Alla luce della determinazione commentata nel testo possono dirsi superati i dubbi che sono stati formulati dagli operatori del settore. Per una disamina della questione, con specifico riguardo ai problemi sollevati da un precedente parere reso dal Ministero delle Infrastrutture, si veda F. Grilli, Obbligo contratti della PA in forma elettronica: contrasto tra Avcp e Ministero Infrastrutture, in LeggiOggi.it, 1° marzo 2013.