Archivio rubriche 2013

UE - la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-286/12, Commissione c. Ungheria (1/2013)

L’abbassamento dell’età pensionabile di giudici, procuratori e notai da 70 a 62 anni ad opera della nuova Costituzione ungherese viola la direttiva 2000/78/CE [1]          

La sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2012, nella causa C-286/12, Commissione c. Ungheria, si colloca nel solco delle vicende relative all’adozione della nuova Legge Fondamentale ungherese, promulgata il 25 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2012.[2] Si tratta, infatti, della sentenza che chiude una delle tre procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Ungheria per pretese violazioni del diritto dell’Unione europea ad opera della nuova Costituzione e delle cd. leggi cardinali adottate contestualmente.[3] La Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infrazione relativa alla mancanza di adeguate garanzie di indipendenza della banca centrale ungherese, in conseguenza dell’approvazione, con il voto favorevole della BCE, di alcuni emendamenti presentati dal Parlamento al Governo. Al contrario, la Commissione ha deciso di coltivare le procedure relative all’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici, notai e procuratori, e all’indipendenza del garante nazionale dei dati personali. In entrambi i casi, la Commissione ha ritenuto di dover porre la questione all’attenzione della Corte di giustizia, presso la quale è ancora pendente il ricorso relativo all’indipendenza del garante ungherese dei dati personali. Con la sentenza in esame, invece, la Corte di giustizia ha rilevato che l’abbassamento dell’età pensionabile di giudici, notai e procuratori da 70 a 62 anni costituisce una discriminazione ingiustificata in base all’età, e pertanto vietata dalla direttiva 2000/78/CE.[4]

Read MoreLa riduzione dell’età pensionabile dei giudici e dei procuratori è stata introdotta direttamente dalla nuova Legge Fondamentale ungherese, e rispettivamente dagli articoli 26, paragrafo 2, e 29, paragrafo 3. Nelle disposizioni transitorie si stabiliva che i giudici e i procuratori che avessero raggiunto la nuova età pensionabile entro il 1° gennaio 2012 avrebbero cessato le loro funzioni il 30 giugno 2012; coloro che, invece, avessero raggiunto l’età pensionabile tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012 avrebbero cessato le loro funzioni il 31 dicembre 2012. Una legge collegata alla nuova Costituzione aveva inoltre previsto la cessazione dei notai dalle proprie funzioni al compimento del sessantaduesimo anno di età. Si deve ricordare il carattere largamente politico dell’operazione, la cui conseguenza pratica era il pensionamento coatto, nel solo 2012, di più di 200 giudici, che nelle intenzioni dovevano essere sostituiti dal nuovo Ufficio giudiziario nazionale, istituito e nominato dal nuovo parlamento.

La Corte di giustizia ha innanzitutto affrontato, e rigettato, l’argomento del Governo ungherese secondo cui l’oggetto della causa sarebbe venuto meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale ungherese del 16 luglio 2012 che ha annullato, con effetto retroattivo, una parte della normativa ungherese censurata dalla Commissione.[5] La Corte di giustizia ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui «l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi» (para. 41). Dal momento che la scadenza del suddetto termine è avvenuta il 7 aprile 2012, la sentenza della Corte costituzionale ungherese costituisce un evento sopravvenuto, che pertanto non può essere tenuto in considerazione dalla Corte di giustizia. Quest’ultima ha anche precisato che non può aver rilievo il carattere retroattivo della sentenza, dal momento che essa riguarda solo una parte della normativa nazionale oggetto di censura, e non ha alcun effetto rispetto alle disposizioni che prevedono regole analoghe. Inoltre, l’annullamento non ha inciso direttamente sulla validità degli atti individuali con cui è stato posto fine ai rapporti di lavoro delle persone interessate, che non sono automaticamente reintegrate nel servizio per effetto della sentenza (para. 46).

Venendo, quindi, all’esame del merito del ricorso, la Corte di giustizia ha ritenuto che le disposizioni relative all’abbassamento dell’età pensionabile di giudici, procuratori e notai costituiscono «una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78» (para. 53). Ai sensi dell’art. 1 della direttiva, quest’ultima «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». L’art. 2, al paragrafo 1, lettera a), precisa che «sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga». In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto che «[l]e persone che esercitano [le] professioni [in questione] e hanno compiuto 62 anni di età si trovano in una situazione paragonabile a quella delle persone più giovani che esercitano le medesime professioni [; t]uttavia, le prime, a causa della loro età, sono costrette a cessare il servizio ex lege», e quindi sono soggette ad un trattamento meno favorevole (paragrafi 50 e 51; si vedano anche la sentenza nella causa C-447/09, Prigge e a. [2011], non ancora pubblicata nella Raccolta, para. 44, la sentenza nelle cause riunite C‑159/10 e C‑160/10, Fuchs e Köhler [2011], non ancora pubblicata nella Raccolta, para. 34, e la sentenza C-411/05, Palacios de la Villa [2011], in Raccolta, p. I‑8531, para. 51 ). La Corte ha anche respinto l’argomento dell’Ungheria secondo cui la modifica dell’età pensionabile mirava ad eliminare una situazione di discriminazione positiva di cui beneficiavano giudici, notai e procuratori, i quali, in base alla normativa previgente, potevano restare in servizio sino all’età di 70 anni, contrariamente agli altri dipendenti del servizio pubblico. Ad avviso della Corte, infatti, «la disparità di trattamento fondata sull’età si basa sull’esistenza stessa di un limite di età oltre il quale le persone interessate cessano il servizio, indipendentemente dall’età adottata per tale limite e, a maggior ragione, per il limite precedentemente applicabile» (para. 53).

A questo punto, la Corte di giustizia ha ricordato che «dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 [risulta] che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione quando è obiettivamente e ragionevolmente giustificata, nel contesto del diritto nazionale, da una finalità legittima e quando i mezzi per realizzare tale finalità sono appropriati e necessari» (par. 55). Per quanto riguarda le finalità perseguite dall’abbassamento dell’età pensionabile, la Corte ha innanzitutto precisato che la mancanza di precisione della normativa nazionale riguardo alle finalità da essa perseguite non può escludere automaticamente che la normativa stessa risulti giustificata: si dovrà invece verificare se «altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l’identificazione dell’obiettivo cui tende quest’ultima, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo» (para. 58).

La Corte ha quindi analizzato gli argomenti dell’Ungheria relativi alle finalità della disposizioni in discussione. Tali finalità sono state individuate, da un lato, nell’uniformazione, nell’ambito delle professioni rientranti nel pubblico impiego, del limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, e, dall’altro, nell’introduzione di una ripartizione più equilibrata delle fasce di età che agevoli l’accesso dei giovani giuristi alle professioni di giudice, di procuratore o di notaio e che garantisca loro una carriera più rapida. Entrambe sono state considerate legittime (paragrafi 61 e 62). Allo stesso modo, le disposizioni sono state ritenute appropriate rispetto alle finalità perseguite (para. 64). Al contrario, invece, la Corte ha ritenuto che le modifiche introdotte non perseguono le rispettive finalità in modo adeguato, difettando, in particolare, della necessaria gradualità. Rispetto alla finalità dell’uniformazione del limite di età pensionabile, la Corte ha rilevato che le nuove disposizioni «hanno abbassato bruscamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate» (para. 68). Rispetto alla finalità di una ripartizione più equilibrata delle fasce di età, per agevolare l’accesso dei giovani giuristi alle professioni di giudice, di procuratore o di notaio, la Corte ha osservato che «se, nel corso del 2012, il rinnovo del personale delle professioni interessate sarà oggetto di un acceleramento molto significativo a motivo della circostanza che otto classi di età saranno sostituite da una sola, vale a dire quella del 2012, tale ritmo di rotazione subirà un rallentamento del pari radicale nel 2013 quando solo una classe d’età dovrà essere sostituita» (para. 78).

Dal momento che le disposizioni sull’abbassamento dell’età pensionabile non hanno superato il test di proporzionalità, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

N.L.



[2] Una versione in inglese del testo della nuova Costituzione ungherese è disponibile al seguente indirizzo: http://presidentialactivism.wordpress.com/2011/03/28/full-english-text-of-the-new-hungarian-constitution/.

[3] Per una panoramica sui problemi sollevati dalla nuova Costituzione ungherese, nonché le azioni intraprese dalla Commissione europea, si rimanda a N. Lazzerini, ‘Le procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti dell’Ungheria a seguito dell’entrata in vigore della nuova Costituzione’, Osservatorio sulle fonti 2012(2), https://www.osservatoriosullefonti.it/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/le-procedure-di-infrazione-avviate-dalla-commissione-nei-confronti-dellungheria-a-seguito-dellentrata-in-vigore-della-nuova-costituzione. Oltre alle fonti ivi citate, si veda anche il dossier n. 396/2012 della Camera dei Deputati: http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/es1287.htm.

[4] Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, G.U. 2000 L 303, p. 16 ss.

[5] Su questa sentenza si veda M. de Simone, ‘Ungheria: Il tardo intervento della Corte Costituzionale sull’età pensionabile dei magistrati’, 26 novembre 2012, http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/telescopio/0044_desimone.pdf.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633