Sent. TAR PIEMONTE sez. I, 10.01.2013, n. 24
Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale con il quale è stata rinnovata parzialmente la composizione della giunta, in quanto sono stati nominati due nuovi assessori in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto.
Il Tar sottolinea, innanzitutto, la portata precettiva - e non solo riduttivamente programmatica - del principio di pari opportunità all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della Costituzione, inteso come esplicazione del principio fondamentale di eguaglianza sostanziale (art. 3) e a quest'ultimo accomunato dalla natura di diritto fondamentale (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 2 agosto 2011, n. 864).
Inoltre mette in evidenza che nel caso specifico viene in rilievo quale fonte di diretta regolamentazione della materia, l'art. 9, comma 4 dello statuto del comune di Rivoli, il quale prevede che "nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi". Detta disposizione, ad avviso del Tar, pur non prevedendo quote rigide, pone un limite conformativo, seppure elastico, alla composizione dell'organo di governo. E ciò comporta che la mancata nomina di una componente di sesso femminile pur sé in assoluto non illegittima deve essere motivata mediante illustrazione delle ragioni e delle modalità di siffatta scelta. Con riguardo, infatti, alla portata della norma statutaria di cui all'art. 9 comma 4, va rilevato che il vincolo "tendenziale" posto dalla stessa, rivela una consistenza "procedimentale" che si evidenzia nei passaggi di un'adeguata istruttoria, preliminare alla scelta dei candidati, e di una congrua motivazione, che dia conto dei risultati dello sforzo propositivo attuato e delle ragioni che ne hanno impedito un esito positivo.